Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 1385 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione. Il commissario nominato provvede al pagamento anche delle spese processuali liquidate, nel medesimo termine concesso per gli importi oggetto del ricorso. Tale soluzione applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, ed evita un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia, in ossequio al principio del buon andamento.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro emesso nel procedimento di equa riparazione, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 800,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese legali in distrazione. Il titolo era munito di formula esecutiva ed era stato ritualmente notificato al Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, senza ottenere adempimento. Ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La parte ricorrente ha esperito la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, per il caso di inutile scadenza, quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il punto di maggiore interesse riguarda il pagamento delle spese. In caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al pagamento provvede il commissario nominato con la sentenza. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo l’ulteriore impiego di attività e risorse, secondo il principio del buon andamento.
Il Collegio richiama infine l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione nel termine di 60 giorni, nomina il commissario e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata