Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2518 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia ritualmente depositata determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 1, cod. proc. amm. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice, che ne dà conto in relazione all’andamento del procedimento e all’attività difensiva concretamente svolta.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva disposto l’assegnazione degli spazi alle associazioni sportive presso il centro sportivo comunale, chiedendo in via accessoria l’ostensione dei nominativi dei tesserati di una controinteressata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. Si costituivano il Comune e l’associazione controinteressata.

La domanda ostensiva era dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati depositati i documenti richiesti; la domanda cautelare era respinta. Con motivi aggiunti la ricorrente articolava nuove censure. Prima dell’udienza depositava atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controinteressata; all’udienza pubblica il Comune aderiva alla rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia e ne verifica la riconducibilità alla fattispecie dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta e depositata in segreteria. L’atto risultava sottoscritto dai difensori e depositato il 22 luglio 2024.

Ricorrendo il presupposto, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm. La formula recepisce l’orientamento consolidato secondo cui la rinuncia ritualmente perfezionatasi preclude ogni ulteriore esame del merito e impone la declaratoria estintiva.

Sul regolamento delle spese, il Collegio opta per la compensazione. La decisione è motivata con l’andamento del procedimento e con l’assenza di attività difensiva dell’Avvocatura Comunale per la fase di merito, pur a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal Comune in udienza.

La statuizione conferma che la compensazione non è automatica conseguenza della rinuncia, ma esito di una valutazione discrezionale del giudice, sindacabile nei limiti del vizio motivazionale. Nella specie il Collegio valorizza il contegno processuale delle parti e la distribuzione effettiva dell’onere difensivo.

Segue l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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