Responsabilità civile della P.A. tra colpa e ritardo esecutivo (Cons. Stato n. 3487 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità aquiliana e richiede la contestuale presenza di condotta illegittima, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo. Per gli interessi legittimi oppositivi la lesione del bene della vita è in re ipsa, essendo il bene già nella disponibilità giuridica e materiale dell’interessato. La colpa dell’Amministrazione va accertata con riferimento al momento di adozione del provvedimento, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale allora prevalente. Il ritardo nell’esecuzione della sentenza di annullamento, immediatamente esecutiva e non impugnata, configura autonoma e distinta responsabilità per il periodo successivo alla pubblicazione della decisione. Il risarcimento può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., e va escluso quando il danneggiato poteva evitare il danno usando l’ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c..
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operava con apparecchi da intrattenimento installati ex art. 86 R.D. n. 773 del 1931. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento del 29 maggio 2019, ne disponeva la cancellazione dall’elenco degli operatori di gioco, contestando l’omesso versamento della somma dovuta per il rinnovo annuale e la non veridicità dell’autocertificazione resa in ordine alla quietanza di versamento.
L’interessato impugnava l’atto dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 8562 del 2022, passata in giudicato, annullava la cancellazione. Proposta quindi domanda risarcitoria, il TAR Lazio la respingeva con la sentenza n. 13213 del 2024, ravvisando l’assenza dell’elemento soggettivo e un concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c.. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999: il risarcimento presuppone la lesione del bene della vita, non essendo sufficiente l’illegittimità dell’atto. Richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, che qualifica la responsabilità come aquiliana. Nel caso concreto, trattandosi di interesse legittimo oppositivo, il bene era già nella disponibilità dell’interessato, con conseguente ingiustizia del danno.
L’esame si articola poi in due segmenti temporali. Quanto al periodo tra il 29 maggio 2019 e il 22 giugno 2022, il Collegio condivide l’assenza di colpa: il provvedimento fu adottato quando l’orientamento prevalente era quello seguito dall’Amministrazione, come confermano le decisioni richiamate nella sentenza di annullamento, tutte successive all’atto. Significativa la ordinanza cautelare n. 5952 del 2019, che aveva respinto l’istanza proprio sulla base della mancanza della quietanza.
Il primo giudice ha inoltre correttamente applicato l’art. 1227 c.c.: l’autocertificazione si fonda sul principio di autoresponsabilità, e il dichiarante risponde del contenuto della dichiarazione anche se il fatto è stato posto in essere da un terzo incaricato, per culpa in eligendo o in vigilando. Il versamento tardivo, eseguito solo dopo il preavviso di cancellazione, integra la condotta negligente che ha contribuito al danno.
Diverso il periodo dal 23 giugno 2022 al 7 marzo 2023: rispetto ad esso sussiste esclusiva responsabilità dell’Amministrazione, non essendovi alcuna giustificazione al ritardo nell’esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva e mai impugnata. Il danno, in proporzione ai ricavi documentati, viene liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in 20.000 euro. Il pregiudizio da sviamento di clientela, non provato, non è risarcibile. L’appello è pertanto accolto nei limiti indicati, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore