Giudicato e opere pubbliche termine ottemperanza e commissario ad acta su istanza (TAR Sicilia n. 2519 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato che le imponga la realizzazione di opere materiali. Le difficoltà organizzative e tecniche addotte dall’Ente non integrano causa di esclusione dell’obbligo di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’adempimento entro un termine determinato e condanna l’Amministrazione alle spese. La nomina del commissario ad acta non è automatica: resta subordinata alla presentazione di istanza di parte in caso di perdurante inerzia nel termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile interessato da infiltrazioni, ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa la condanna del Comune a eseguire a proprie spese le opere indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, necessarie a eliminare definitivamente il fenomeno. La sentenza n. 480/2020 è passata in giudicato il 4 settembre 2020 ed è stata notificata all’Ente.
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione ha corrisposto solo le somme liquidate a titolo risarcitorio e per spese di lite, omettendo la realizzazione delle opere materiali. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non ha contestato l’obbligo né la mancata esecuzione, attribuendo il ritardo a ragioni organizzative e tecniche, e ha chiesto un termine di 180 giorni per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la controversia come giudizio di ottemperanza e ne individua il presupposto nella mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Dalla documentazione in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ragusa, la sua notificazione al Comune e l’assenza di esecuzione della parte relativa alle opere.
Il Tribunale esamina la difesa dell’Ente e la supera sul piano giuridico. Le circostanze dedotte dal Comune, osserva, possono spiegare le ragioni del ritardo, ma non valgono a escludere l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. Rileva, in particolare, che è incontestato come, a distanza di diversi anni dal passaggio in giudicato, le opere non siano state ancora realizzate.
Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere alla realizzazione delle opere secondo quanto individuato nella relazione del CTU, entro il termine di 150 giorni dalla notificazione della sentenza. La determinazione del termine recepisce l’esigenza di un adempimento certo e temporalmente definito, ma non si allinea alla richiesta di 180 giorni avanzata dall’Ente.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio la esclude allo stato. L’Amministrazione ha manifestato la volontà di eseguire il giudicato e ha rappresentato di avere già avviato le attività amministrative preliminari. La nomina resta perciò subordinata alla presentazione di istanza di parte in caso di perdurante inerzia nel termine assegnato, secondo il meccanismo dell’art. 114 cod. proc. amm.
Sul piano delle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza e liquida in favore del ricorrente la somma di € 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, ponendola a carico del Comune. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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