Prescrizione della sanzione edilizia e onere di impugnare il DDS (TAR Sicilia n. 2531 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che determina l’indennità per abusivismo edilizio in area paesaggistica ha natura autoritativa e incide su posizioni di interesse legittimo. La prescrizione maturata fino alla sua notifica deve essere fatta valere con l’impugnazione dell’atto ex art. 29 c.p.a., non con la contestazione della successiva cartella di pagamento. Ove il provvedimento non sia tempestivamente gravato, diviene inoppugnabile e la prescrizione non è più rilevabile in sede di opposizione all’atto esecutivo. L’effetto interruttivo della notifica del provvedimento apre un nuovo termine prescrizionale, del quale il ricorrente deve dolersi con specifico motivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento emessa per sanzioni per abusivismo edilizio in area sottoposta a tutela paesaggistica, oltre che per ritardato pagamento e oneri di riscossione. La pretesa si riferiva a una concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune competente. Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sostenendo di non aver mai ricevuto il provvedimento che aveva determinato l’indennità e assumendo che la prescrizione fosse già maturata al momento della notifica dell’atto prodromico.
L’amministrazione regionale si costituiva depositando la documentazione, tra cui la predetta ingiunzione, e una memoria. All’udienza pubblica la causa era posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari della difesa erariale. Rigetta il difetto di giurisdizione, perché il ricorrente non contesta il potere dell’amministrazione di procedere a esecuzione forzata, ma l’estinzione della pretesa in una fase anteriore alla formazione del ruolo: si verte sull’an debeatur e dunque su interessi legittimi, con giurisdizione del giudice amministrativo. La mancata evocazione dell’agente della riscossione non determina difetto di integrità del contraddittorio, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con il concessionario, adiectus solutionis causa (Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2022, n. 7414).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, il Collegio non condivide la tesi erariale sull’inapplicabilità del silenzio assenso previsto dall’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003. L’abrogazione del meccanismo per i nulla-osta paesaggistici, affermata dalla Corte costituzionale n. 155/2021 e estesa dalla sentenza del C.g.a. n. 322/2023 (percorso argomentativo che il Collegio non condivide, in ragione della specialità del procedimento di condono), opera dal 26 aprile 2011. Le fattispecie formatesi per silentium anteriormente a tale data sono regolarmente perfezionate: il nulla osta si è incorporato nel titolo edilizio e ha fatto decorrere il termine prescrizionale.
Nel merito il ricorso è infondato. La pretesa si è cristallizzata con il provvedimento che ha determinato l’indennità, regolarmente notificato e divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione ex art. 29 c.p.a.. Data la natura autoritativa dell’atto, la posizione del privato è di interesse legittimo (C.g.a., sez. giur., 221/2015): sussiste quindi l’onere di reazione processuale. Diversamente dai rapporti di debito-credito in cui il debitore può sempre eccepire l’estinzione del credito (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2025, n. 2520), qui l’eccezione andava proposta avverso il provvedimento nei termini dell’art. 29.
La notifica del provvedimento ha prodotto effetto interruttivo, aprendo un nuovo termine prescrizionale. Il ricorrente non ha articolato alcun motivo sul punto, né ha contestato l’inerzia successiva dell’amministrazione con specifico motivo ex art. 43 c.p.a. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.