La diffida comunale sul conferimento dei rifiuti è atto espositivo non impugnabile (TAR Calabria n. 1413 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida in senso stretto, con cui l’amministrazione intima a un soggetto di ottemperare a un obbligo posto da un titolo preesistente, non ha carattere novativo, non vincola la successiva azione amministrativa e non è immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario; essa non è perciò atto impugnabile. L’atto, ancorché denominato diffida, è soggetto a impugnazione solo quando sia idoneo a produrre direttamente effetti giuridici, facendo sorgere un obbligo prima inesistente, assegnando in modo definitivo una nuova qualificazione a un bene o a una condotta, o vincolando l’amministrazione all’adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli. La nota con cui il Comune richiama la vigenza di una prescrizione del PAUR e invita a rispettarla, senza esercitare uno specifico potere ambientale e con inoltro alle autorità inquirenti, va qualificata come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di parte delle aree comprese nel S.I.N. di Crotone – Cassano – Cerchiara, era tenuta agli interventi di bonifica. Il PAUR regionale n. 9539 del 2 agosto 2019 aveva imposto, prima dell’avvio delle attività di deposito, l’individuazione di un sito di smaltimento finale fuori Regione; prescrizione richiamata dal decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2.
Dopo il decreto ministeriale n. 27 dell’1 agosto 2024, che approvava uno stralcio del progetto esecutivo, la ricorrente comunicava la disponibilità della discarica di Columbra per 50.000 tonnellate di rifiuti e l’avvio degli scavi. Il Comune di Crotone adottava quindi la diffida impugnata, con la quale intimava di astenersi dalle operazioni annunciate, inoltrandola per conoscenza alle autorità inquirenti. Contro tale nota la società proponeva ricorso, deducendo difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, violazione del codice dell’ambiente ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità per la natura non provvedimentale e non lesiva dell’atto. La decisione si fonda su questa preliminare qualificazione, che assorbe l’esame dei motivi.
Il Tribunale richiama la distinzione tra diffide in senso stretto e atti che, pur formalmente qualificati come diffide, producono effetti giuridici sfavorevoli, come gli ordini. Le prime consistono nel formale avvertimento di ottemperare a un obbligo derivante da un titolo preesistente e non hanno carattere novativo. Il loro effetto usuale è far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli. Proprio perché ricognitive di obblighi assunti come preesistenti e non vincolanti per la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive e non sono impugnabili, come affermato da Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015 n. 2215 e Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6257.
Diverso è il caso dell’atto idoneo a produrre direttamente effetti giuridici, che faccia sorgere un obbligo prima inesistente, assegni in modo definitivo una nuova qualificazione a un bene o a una condotta, o vincoli l’amministrazione a successivi atti sfavorevoli; è l’esempio della diffida a demolire opere abusive richiamato da Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 62.
Applicando tali principi, la nota impugnata è stata qualificata come diffida in senso stretto. Il Comune ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR, contestando la legittimità dello stralcio approvato nel 2024. L’atto non introduce alcun vincolo nuovo, ma si limita a ricognizione di un obbligo preesistente, senza attitudine a vincolare giuridicamente i destinatari.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’ente abbia agito nell’esercizio di uno specifico potere attribuito dal codice dell’ambiente in materia. La diffida è stata inviata al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro e ai Procuratori della Repubblica di Catanzaro e Crotone, perché valutino eventuali profili di rilevanza penale. La nota è quindi atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo: il ricorso è inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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