Spese secondo soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2530 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un decreto ingiuntivo, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria e la conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse non precludono la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La condanna dell’amministrazione resistente presuppone la fondatezza della pretesa azionata, valutata alla stregua della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. richiede invece una verifica piena e comprovata dell’avvenuto soddisfacimento, non surrogabile dalla sola allegazione delle parti.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, non opposto e dichiarato esecutivo, con il quale era stato ingiunto al Ministero dell’istruzione e del merito il pagamento della somma dovuta per l’accredito sulla carta del docente.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha rappresentato di avere adempiuto, dando conto dell’accredito dell’importo ingiunto. La parte ricorrente ha confermato l’intervenuto pagamento e ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite per compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, invocando il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse. La prima presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, coerentemente con l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., e implica una verifica nel merito della pretesa e della sua integrale satisfazione.
La seconda, disciplinata dall’art. 35 cod. proc. amm., non assume analoga valenza sostanziale e può essere desunta dal giudice anche in via presuntiva. Il Collegio ha richiamato sul punto l’orientamento del T.A.R. per il Lazio, sez. III-ter, 5 febbraio 2024, n. 2202, secondo cui solo la pronuncia che accerta la piena soddisfazione è idonea a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata.
Nel caso concreto il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, non avendo la ricorrente versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. Ha invece dichiarato il ricorso improcedibile, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse dai fatti univoci e dal comportamento delle parti, così come rappresentati nei rispettivi atti.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ravvisando la fondatezza della pretesa azionata. Ha quindi condannato l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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