Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso variante al PGT (TAR Lombardia n. 2571 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il ricorrente abbia conseguito per altra via la tutela richiesta o sia comunque venuta meno l’utilità del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando la pretesa è divenuta priva di oggetto, dovendosi limitare a dichiarare il difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. La declaratoria di improcedibilità può essere adottata anche su concorde segnalazione delle parti, senza necessità di esame dei motivi. La compensazione delle spese è giustificata dall’accordo processuale e dalla natura della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente, imprenditore agricolo professionale, aveva acquistato un appezzamento di circa 12.215 mq nel Comune di Lurate Caccivio, dopo che il Comune aveva adottato con deliberazione n. 27 del 10 dicembre 2018 una variante al P.G.T. che qualificava i mappali come aree agricole di tipo produttivo, consentendo l’edificazione di nuove strutture agricole.

In sede di approvazione definitiva, con deliberazione consiliare n. 52 del 14 dicembre 2019, l’amministrazione – accogliendo le osservazioni di un gruppo consiliare – riclassificava i terreni come aree agricole di interesse paesaggistico, ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del Piano delle Regole, dove gli interventi di nuova costruzione sono vietati anche ai soggetti muniti dei requisiti dell’art. 60 della legge regionale n. 12 del 2005. La ricorrente impugnava la variante, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo preso atto che con una precedente pronuncia della stessa Sezione la legittimità dell’impugnata variante era stata affermata. La difesa del Comune ha aderito alla richiesta, anche sul governo delle spese.

Il Collegio ha rilevato che, una volta venuta meno l’utilità di una decisione nel merito, non residua alcuna ragione per scrutinare i motivi di ricorso. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e deve permanere per tutto il corso del giudizio: il suo venir meno sopravvenuto impedisce la pronuncia di merito e impone la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale non ha quindi esaminato le censure di illegittimità della variante, né la questione della disciplina delle aree agricole paesaggistiche e del rapporto con la normativa regionale sull’edificazione in zona agricola. La decisione si esaurisce sul piano processuale, in coerenza con la concorde impostazione delle parti.

Sul piano delle spese, il Collegio ha dato atto dell’accordo intercorso e ha disposto la compensazione, in ragione della natura e dell’esito della vicenda, con conseguente integrale reciproca rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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