Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per consorzio di bonifica soppresso (TAR Calabria n. 1434 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione del consorzio di bonifica disposta con legge regionale e la sua contestuale messa in liquidazione non determinano l’estinzione dell’ente allorché sia operante un organo straordinario di liquidazione: permane, pertanto, la possibilità di agire per l’ottemperanza al giudicato formatosi nei suoi confronti. Il decreto ingiuntivo non opposto, notificato in forma esecutiva e divenuto definitivo, costituisce titolo idoneo a fondare l’azione ex artt. 112 e ss. c.p.a. una volta decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione; in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’ente inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, aveva condannato il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino al pagamento di una somma di euro 55.497,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché di euro 1.068,00 per spese e competenze del giudizio, oltre accessori.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio, malgrado la ritualità della notifica. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di natura soggettiva. Ai sensi dell’art. 36 legge regionale n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono stati soppressi e posti in liquidazione, con decorrenza dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa ove ne ricorrano i presupposti.
Il Tribunale esclude tuttavia che tale soppressione abbia prodotto l’estinzione dell’ente. Richiamando un proprio precedente, rileva che la presenza di un organo straordinario di liquidazione del consorzio soppresso impedisce di configurare il fenomeno estintivo. La capacità di stare in giudizio e la soggettività dell’ente permangono, sia pure nella fase liquidatoria.
Superata la questione preliminare, il Collegio verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo risulta notificato in forma esecutiva e passato in giudicato, non essendo stato opposto nei termini di legge. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
L’amministrazione non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che su di essa gravava. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Consorzio di ottemperare integralmente al giudicato e assegna il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
In caso di inerzia oltre tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà, entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso gli sarà liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, sono poste a carico del Consorzio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.