Omessa valutazione del condono e della l.r. Molise n. 5/2001: fumus per la sospensione della demolizione (TAR Molise n. 52 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, l’ordinanza di demolizione di opere abusive è assistita da fumus boni iuris allorché l’amministrazione non abbia valutato la pendenza di una pratica di condono edilizio per parte dei manufatti e la possibile applicazione di una normativa regionale che li escluda dal regime del permesso di costruire. L’art. 2, comma 2-bis, della legge regionale del Molise n. 5/2001, nel qualificare il preingresso come struttura non soggetta a permesso di costruire né a DIA, non opera distinzione tra campeggi e villaggi turistici, sicché la sua portata applicativa va verificata con riferimento a tutte le tipologie di insediamenti ricettivi all’aperto ivi disciplinate.
Il Fatto
Alcuni soggetti, titolari di una struttura ricettiva, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento si riferiva a diversi blocchi edilizi realizzati all’interno dell’area. I ricorrenti contestavano il deficit istruttorio dell’azione amministrativa, rilevando come l’amministrazione non avesse considerato l’esistenza di una pratica di condono pendente per alcuni manufatti e la possibile sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa regionale in materia di installazioni accessorie alle unità abitative mobili. Il Comune e la Guardia di Finanza si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che, al sommario scrutinio della fase cautelare, la censura relativa al deficit istruttorio fosse assistita da adeguato fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato due profili di possibile illegittimità: la mancata valutazione della pratica di condono pendente, circostanza ammessa dalla stessa difesa comunale, e la mancata verifica dell’applicabilità dell’art. 2, comma 2-bis, della l.r. Molise n. 5/2001 a un cospicuo numero di blocchi oggetto dell’ordine di demolizione.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha respinto la tesi della difesa comunale secondo cui la norma richiamata si applicherebbe solo ai campeggi e non ai villaggi turistici. La disposizione, nel definire il preingresso come struttura coperta e chiusa con funzioni di protezione e soggiorno diurno, da accostare all’unità abitativa mobile, non contiene alcuna distinzione tra le diverse tipologie di insediamenti disciplinate dai commi precedenti. Tale interpretazione estensiva ha rafforzato il convincimento del Collegio circa la sussistenza del requisito del fumus.
Il TAR ha, inoltre, riscontrato un adeguato periculum in mora, valorizzando l’imminente avvio della stagione estiva e il conseguente inizio dell’attività economica da cui i ricorrenti traggono sostentamento. La sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati è apparsa, pertanto, necessaria per evitare un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della decisione di merito.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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