Incompetenza del dirigente sul diniego di piano attuativo per riserve del Comune (TAR Lombardia n. 2570 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di adozione dei piani attuativi di iniziativa privata, l’art. 14 L.R. Lombardia n. 12/2005 circoscrive il potere del responsabile del procedimento di concludere l’iter con esito negativo alle sole ipotesi in cui l’istante non abbia prodotto la documentazione richiesta o le modifiche progettuali necessarie all’adeguamento alle prescrizioni vigenti. Al di fuori di tali fattispecie, ogni determinazione in ordine all’istanza spetta all’organo titolato alla fase decisoria. È pertanto incompetente il dirigente che fondi l’arresto del procedimento su riserve di carattere politico, quali quelle espresse da un Comune limitrofo in tema di impatto sulla viabilità, perché adotta una scelta riservata all’esecutivo. Il vizio di incompetenza è assorbente delle ulteriori censure e comporta l’annullamento dell’atto, con obbligo di riattivare il procedimento dinanzi all’autorità competente.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune di Legnano ha rigettato la proposta di piano attuativo relativa a un Ambito di Trasformazione del vigente P.G.T., presentata in proprio e in forza di mandato dei restanti lottizzanti, tutti proprietari dei mappali compresi nel perimetro.
Dopo un’istruttoria avviata nel 2014, caratterizzata da una prolungata inerzia e da molteplici richieste di integrazione documentale tutte ottemperate, l’Amministrazione ha interrotto l’iter richiamando le riserve manifestate in punto di viabilità da un Comune confinante, mai rappresentate in precedenza. Le ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, l’incompetenza del dirigente e l’eccesso di potere. I Comuni evocati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo all’autorità competente all’adozione del provvedimento. Il dato normativo di riferimento è l’art. 14 L.R. Lombardia n. 12/2005, che assegna alla giunta comunale l’adozione dei piani attuativi conformi agli atti di P.G.T. e disciplina il sub-procedimento istruttorio, il cui esito positivo condiziona l’avvio della successiva fase di adozione.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma individua una fase sub-procedimentale autonoma di natura istruttoria, che può porre fine al procedimento decretandone l’arresto (Cons. Stato, sez. IV, 30.05.2013, n. 2968). Richiama altresì l’indirizzo pretorio (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 22/01/2019, n. 121) che circoscrive il potere del responsabile del procedimento alla sola ipotesi in cui la fase istruttoria abbia esito negativo per mancata produzione della documentazione o delle modifiche progettuali richieste.
Passando al caso concreto, il Collegio rileva che il dirigente ha posto a fondamento della determinazione di arresto una scelta di carattere squisitamente politico, costituita dalle riserve in punto di impatto dell’intervento sulla viabilità locale espresse dal Comune limitrofo, come tale riservata all’organo esecutivo. La determinazione è stata adottata all’esito di una lunga istruttoria, iniziata nel 2014, in cui nessuna richiesta di integrazione aveva riguardato i profili di compatibilità sulla viabilità.
Il responsabile del procedimento si è dunque determinato per il definitivo arresto dell’iter non già in ragione dell’esito negativo della fase istruttoria per la mancata produzione documentale o delle modifiche progettuali, ma a causa delle riserve di un diverso Comune, così esorbitando dai propri poteri e adottando una scelta riservata alla Giunta. L’atto impugnato è pertanto viziato da incompetenza ai sensi dell’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il carattere assorbente del vizio esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5). Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con conseguente obbligo di riattivare il procedimento per la verifica, da parte dell’autorità per legge competente, della accoglibilità della proposta.
Nota della Redazione
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