Il Piano Paesaggistico prevale sul titolo edilizio comunale in materia di vincolo (TAR Sicilia n. 2576 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Paesaggistico adottato è immediatamente precettivo e i suoi effetti non cessano per la mancata approvazione nei termini, non ravvisandosi nell’art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 alcuna clausola di decadenza. Le previsioni del Piano sono cogenti per gli strumenti urbanistici e prevalgono sulle disposizioni difformi, potendo esse stesse individuare ulteriori aree da sottoporre a salvaguardia ai sensi dell’art. 134, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004 e ampliare l’ambito del centro storico rispetto alla perimetrazione comunale. Ne consegue che il permesso di costruire rilasciato dal Comune in difformità dall’avviso della Soprintendenza non spiega effetti sul piano paesaggistico ed è inefficace in tale ambito, restando integri i poteri inibitori e repressivi dell’Amministrazione di tutela. Il diniego di compatibilità paesaggistica che ribadisca in via sostanziale l’illegittimità delle opere è legittimo anche quando l’istanza del privato riguardasse formalmente solo parte di esse.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce un esercizio di somministrazione, ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato la compatibilità paesaggistica per alcune strutture assimilabili a verande e per un dehors realizzato su area pubblica antistante il locale. Ha impugnato altresì, ove occorra, la nota di preavviso, lo studio di dettaglio del centro storico e il decreto assessoriale di adozione del Piano Paesaggistico.
La ricorrente sosteneva che l’area fosse estranea al centro storico e ricompresa nel piano di risanamento di un quartiere, che lo studio di dettaglio non valesse come variante urbanistica, che gli effetti del Piano fossero cessati per mancata approvazione nei termini, che si fosse formato un silenzio-assenso in sede di conferenza dei servizi e che il dehors rientrasse tra gli interventi di lieve entità. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004, che consente al Piano di individuare ulteriori immobili o aree da sottoporre a specifica disciplina, e l’art. 145, terzo comma, che rende le previsioni del Piano cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici. Su questa base ritiene insussistente la dedotta violazione degli artt. 136 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004: il Piano può legittimamente estendere l’ambito del centro storico rispetto alla perimetrazione comunale, ai fini della specifica tutela che esso persegue.
Quanto alla pretesa decadenza, il Tribunale esclude che l’art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 stabilisca la cessazione degli effetti del Piano e la caduta dei vincoli in caso di mancata approvazione nel termine. Il successivo art. 143, nono comma dispone invece che dall’adozione non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni, che risultano così immediatamente precettive e non soggette a decadenza nelle more dell’approvazione.
Sul dehors, il Collegio rileva che il permesso di costruire è stato rilasciato nonostante il contrario avviso della Soprintendenza. Ne deriva che il titolo comunale non spiega effetti per gli aspetti paesaggistici ed è inefficace in tale ambito, restando integri i poteri inibitori e repressivi dell’Amministrazione preposta al vincolo. Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, è esente da censure.
La Sezione precisa che la Soprintendenza ha inteso confermare l’avviso negativo già espresso in conferenza dei servizi, sebbene su considerazioni parzialmente diverse, e che è irrilevante la circostanza formale per cui l’istanza di accertamento riguardasse solo le verande. Infine, il diniego relativo alle verande è ritenuto legittimo e condivisibile, perché la ricorrente ha omesso di esitare la richiesta di integrazione documentale necessaria a valutare l’effettivo impatto delle opere. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolare articolazione della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.