Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Toscana n. 146 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato integra un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’abuso edilizio e idoneo a fondare l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione delle opere. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e opera ipso iure alla scadenza del termine, salva la sola ipotesi di non imputabilità dell’inottemperanza, che il destinatario ha l’onere di dedurre e comprovare. La diffida stragiudiziale al curatore fallimentare e il sequestro penale dell’area non costituiscono causa di impossibilità non imputabile. L’ottemperanza parziale non determina una riduzione proporzionale dell’area acquisita, perché gli abusi si valutano unitariamente. La sanzione pecuniaria può essere irrogata nella misura massima in presenza di abusi consistenti e risalenti.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’area nel territorio comunale, l’avevano concessa in uso a una società per l’esercizio di attività di smaltimento rifiuti e bonifica ambientale. La società, dichiarata fallita nel 2016 e sottoposta a curatela, era responsabile di numerosi abusi edilizi realizzati sull’area, in parte già oggetto di ingiunzione di demolizione nel 2009 e di istanze di sanatoria rigettate.
Nel 2019 il Comune adottava una nuova ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, notificata ai proprietari. Accertata l’inottemperanza, l’ente disponeva l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria nella misura massima di euro 20.000,00. I proprietari impugnavano il provvedimento deducendo la propria estraneità agli abusi, la parziale demolizione eseguita e l’illogicità della sanzione massima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023. La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine costituisce illecito omissivo propter rem, distinto dall’abuso commesso con la realizzazione delle opere. L’acquisizione al patrimonio comunale consegue alla scadenza del termine di novanta giorni e ha natura dichiarativa, salvo che l’atto identifichi per la prima volta l’area ulteriore acquisita, rispetto alla quale è parzialmente costitutivo.
Quanto all’imputabilità, la Plenaria richiede che il destinatario deduca e comprovi la non imputabilità dell’inottemperanza. L’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e radica in capo a lui un dovere di attivazione per evitare la perdita del diritto reale. Il Collegio ritiene pertanto irrilevante la responsabilità dei proprietari nella realizzazione degli abusi.
I ricorrenti, destinatari della notifica dell’ordinanza, avrebbero dovuto attivarsi con mezzi efficaci secondo una valutazione ex ante. La diffida stragiudiziale alla curatela appare incongrua e insufficiente. Neppure il sequestro penale dell’area costituisce impedimento assoluto: il privato deve sollecitare il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p. per provvedere direttamente all’eliminazione delle opere. La mancata presentazione di idonee istanze, anche giudiziarie, rende imputabile l’illecito omissivo.
Infondato è anche il secondo motivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che gli abusi si valutano unitariamente e non in modo atomistico. L’ottemperanza parziale non consente una riduzione proporzionale dell’area acquisita. Quanto alla sanzione, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel perimetro edittale; la misura massima risulta non illogica né sproporzionata considerando la consistenza degli abusi, il tempo trascorso dalla prima ingiunzione del 2009, l’incidenza su un fondo agricolo e l’impatto territoriale delle opere strumentali all’attività di smaltimento.
Nota della Redazione
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