Ricorso gerarchico avverso sanzione scolastica e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 257 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione, resa in udienza dal difensore, di carenza di interesse alla decisione del ricorso determina la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a., non residuando alcun interesse sostanziale o processuale alla definizione nel merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame dei motivi di illegittimità dedotti, che restano assorbiti. La compensazione integrale delle spese si giustifica in ragione della particolarità della controversia, che involge un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un minore iscritto a una scuola paritaria nel contesto della didattica a distanza.
Il Fatto
Il minore ricorrente, rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, era iscritto a una scuola primaria paritaria. In esito a un atto del marzo 2021 la scuola gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni in DAD, in modalità sincrona, per tre giorni, in ragione di accuse asseritamente infondate e lesive rivolte a un compagno durante un collegamento su piattaforma telematica.
I genitori proponevano ricorso gerarchico all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Con il decreto impugnato l’Ufficio lo dichiarava inammissibile, sul rilievo che, trattandosi di scuola paritaria, organo sovraordinato è esclusivamente l’Organo di Garanzia istituito presso l’istituzione scolastica. I ricorrenti impugnavano tale decreto davanti al TAR, chiedendo anche l’annullamento dell’atto disciplinare a monte.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che l’art. 7, legge n. 92/2019, abrogando l’art. 412 r.d. n. 1297/1928, avrebbe escluso l’applicabilità di qualsiasi sanzione disciplinare agli alunni delle scuole primarie, travolgendo anche il regolamento interno dell’istituto, a nulla rilevando il carattere paritario dello stesso. Con il secondo motivo contestavano nel merito l’esistenza del potere sanzionatorio e la commissione dei fatti ascritti.
Il Collegio non è pervenuto all’esame di tali censure. All’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai propri assistiti alla decisione del ricorso.
Su tale presupposto il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., non residuando alcun interesse alla pronuncia nel merito. La pronuncia processuale assorbe dunque ogni questione di diritto sostanziale prospettata, compresa quella, di indubbio rilievo, relativa alla perdurante vigenza del potere disciplinare nelle scuole primarie paritarie dopo la riforma del 2019.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate integralmente, valorizzando la particolarità della controversia. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato identificativo, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, par. 1, lett. f), Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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