Filtri per sepsi e requisiti minimi tra lex specialis e discrezionalità tecnica (TAR Liguria n. 318 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara, al pari di ogni atto amministrativo, si interpreta secondo i criteri ermeneutici di diritto comune, con preminenza del canone letterale e con riguardo all’intento dell’amministrazione e al principio di buona fede. Ove il capitolato tecnico distingua i requisiti minimi del macchinario da quelli dei filtri, la fornitura è conforme quando l’apparecchiatura esegua tutte le metodiche prescritte e il filtro per la sepsi sia fruibile con una sola delle metodiche supportate dal monitor, non essendo imposta l’offerta di una membrana utilizzabile con ogni tecnica depurativa. La scelta della stazione appaltante in ordine alla tipologia dei filtri costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità o inattendibilità. È inammissibile la censura introdotta con memoria non notificata che, pur richiamandosi a un motivo già dedotto, ne modifichi radicalmente il contenuto, violando il termine decadenziale e il contraddittorio.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata e cessionaria di ramo d’azienda di un concorrente, impugna il decreto con cui la Regione Liguria ha aggiudicato il lotto n. 1 della procedura aperta per la fornitura in service di trattamenti di terapia renale sostitutiva continua, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Deduce la violazione dell’art. 9 del capitolato tecnico: il filtro offerto dall’aggiudicataria per i pazienti settici non sarebbe impiegabile in tutte le metodiche prescritte, né con citrato né con eparina, e il macchinario non sarebbe idoneo alle terapie pediatriche.
L’amministrazione e l’aggiudicataria resistono. Quest’ultima propone ricorso incidentale, mirando all’esclusione della ricorrente principale per asserita inammissibilità dell’offerta e per dichiarazioni non veritiere sui prodotti. Il Tribunale dispone chiarimenti documentati sull’offerta tecnica e assume la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro interpretativo richiamando l’indirizzo consolidato: il bando e il capitolato si leggono secondo gli artt. 1362 e ss. cod. civ., privilegiando il valore semantico delle clausole ed evitando percorsi ermeneutici che integrino le regole di gara con significati ulteriori. Richiama sul punto Cons. St., sez. VI, n. 9774 del 2023, Cons. St., sez. IV, n. 5992 del 2023 e Cons. St., sez. III, n. 7345 del 2020.
Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che l’art. 9 del capitolato tiene distinti i requisiti della macchina — che deve eseguire tutte le tecniche elencate — da quelli dei filtri, per i quali è sufficiente “almeno una tipologia” dedicata alla sepsi. La censura che vorrebbe la membrana utilizzabile con ogni metodica priva di senso la previsione capitolare e contrasta con la buona fede, vietando interpretazioni cavillose.
Nel merito, il monitor offerto assicura tutte le terapie prescritte; il filtro per la sepsi è utilizzabile in emodialisi e, quanto all’anticoagulazione, le istruzioni e le schede tecniche dimostrano la compatibilità tanto con citrato quanto con eparina. Il sistema “aperto” consente inoltre all’azienda sanitaria di acquistare separatamente membrane di terzi. La scelta regionale resta espressione di discrezionalità tecnica non illogica, considerata la minor incidenza dei pazienti settici e il maggior costo dei filtri dedicati.
La doglianza sull’asserita incompletezza dell’offerta per il trattamento in eparina, introdotta con memoria conclusionale non notificata, è inammissibile perché introduce elementi sostanzialmente nuovi rispetto al motivo originario, in violazione del termine decadenziale e del contraddittorio, secondo l’orientamento di Cons. St., sez. II, n. 10816 del 2023 e Cons. St., sez. VI, n. 188 del 2023.
Quanto alle terapie pediatriche, il Collegio rileva che esse erano meramente opzionali e non sono state offerte dall’aggiudicataria, con la conseguenza che la fornitura è stata in parte qua attribuita alla ricorrente e alla terza classificata. Il ricorso principale è quindi rigettato; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.