L’abbattimento degli ovini è extrema ratio e richiede accertamenti sanitari (TAR Sicilia n. 2583 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di abbattimento del bestiame costituisce misura di extrema ratio, adottabile solo all’esito di accertamenti tecnici che abbiano evidenziato l’effettiva presenza di una patologia negli animali. La sola mancanza di identificazione dei capi, o la movimentazione non autorizzata, non giustifica di per sé la misura ablativa, che deve superare il vaglio del principio di proporzionalità. Il fondamento normativo va individuato nel Reg. UE n. 625/2017, e in particolare negli artt. 137 e 138, che consentono l’abbattimento a condizione che sia la misura più appropriata per la tutela della sanità umana e del benessere animale. L’erronea o carente indicazione dei riferimenti normativi nel provvedimento non ne determina l’illegittimità, purché resti individuabile il presupposto di fatto. La lesione del diritto di difesa per omissione dell’indicazione del termine e dell’autorità innanzi a cui ricorrere integra una mera irregolarità.
Il Fatto
Il Comune ha adottato un’ordinanza sindacale con cui ha intimato al ricorrente, detentore di un allevamento di ovi-caprini ed equini, l’abbattimento coattivo di tutti gli ovini e la dismissione dell’allevamento equino ovvero il suo trasferimento presso altra sede registrata. L’atto si fonda su una nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP, a sua volta basata su un verbale di sopralluogo e sequestro amministrativo.
Nel verbale erano state riscontrate anomalie: quattordici caprini privi di identificazione, un caprino identificato ma di proprietà di terzi, dieci equini identificati solo in parte, uno stato di nutrizione appena accettabile e strutture di ricovero precarie. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia deducendo vizi formali e sostanziali. Il Comune non si è costituito; l’ASP ha resistito sostenendo la gravità delle irregolarità riscontrate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure formali. La relata di notifica priva di data costituisce, al più, un’irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, avendo consentito al ricorrente di proporre tempestivo ricorso. Parimenti infondato è il motivo sull’omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere: per consolidata giurisprudenza amministrativa si tratta di mera irregolarità. Verso il presupposto sostanziale, il Collegio ritiene infondata la censura sulla carenza dei presupposti di necessità e urgenza. L’ordinanza non richiama gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000: il suo fondamento va individuato nel Reg. UE n. 625/2017, in particolare negli artt. 9, 137 e 138. Era sufficiente il riscontro di irregolarità, non una situazione di emergenza sanitaria.
Analogamente infondato è il motivo sull’allevamento equino. L’ordine di dismissione o trasferimento non trova fondamento nell’art. 3 del d.lgs. n. 29/2011, ma nell’art. 138, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 625/2017, che impone misure per rimediare alle non conformità e impedirne il ripetersi. La misura rientra nella discrezionalità amministrativa e non è irrazionale o abnorme.
Il Collegio accoglie invece il motivo sull’abbattimento. L’ordine è stato disposto senza preventivi accertamenti tecnici sulla sussistenza di una positività ad una malattia infettiva. Il verbale riscontra anomalie, ma non riferisce di alcuna patologia. La Sezione ha già affermato che l’abbattimento è extrema ratio, adottabile solo all’esito di accertamenti che evidenzino l’effettiva presenza di una patologia. L’art. 138, paragrafo 2, lett. k), Reg. UE n. 625/2017 lo consente solo se è la misura più appropriata per la tutela della salute umana e del benessere animale. Nella stessa direzione depongono il decreto assessoriale della Salute n. 2113/2017 e i d.lgs. nn. 134, 135 e 136 del 2022.
Il Collegio esclude la dimostrazione di un rischio effettivo per la sanità umana o animale. L’ordinanza non motiva adeguatamente sulle ragioni dell’abbattimento totale e viola il principio di proporzionalità. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con annullamento dell’atto limitatamente all’abbattimento degli ovini e salvezza di ulteriori provvedimenti previo espletamento dei necessari accertamenti tecnici. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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