Condono edilizio, silenzio assenso e qualificazione unitaria delle opere abusive (Cons. Stato n. 2585 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine dalla presentazione dell’istanza e dal pagamento dell’oblazione, occorrendo che il Comune acquisisca la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di settore. La domanda non corredata dalla dimostrazione integrale di tali requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione e alla consistenza delle opere, impedisce la formazione del titolo per silentium. Gli interventi realizzati successivamente su un manufatto abusivo non sanato né condonato ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. La qualificazione giuridica degli interventi edilizi postula una considerazione unitaria degli stessi, valutata la loro incidenza plano-volumetrica complessiva ai fini dell’ascrizione alla categoria urbanistica e del regime autorizzatorio applicabile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Emilia Romagna, con tre distinti ricorsi poi riuniti, il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio ex legge n. 47/1985, la conseguente ingiunzione a demolire e il provvedimento di inabilità e sgombero di un sottotetto. Le opere riguardavano un fabbricato del centro storico, oggetto di accertamenti risalenti agli anni Ottanta.
La società deduceva che la pratica era completa dal 1988, che l’oblazione era stata versata e che l’abnorme ritardo di trentatré anni aveva comunque determinato la formazione del silenzio assenso. Il TAR, previa riunione, respingeva i ricorsi e condannava la parte alle spese. Proponeva quindi appello, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il ragionamento del primo giudice sul punto centrale. Il silenzio assenso non si forma quando la domanda di sanatoria non è corredata dalla prova integrale dei presupposti: la carenza documentale e la mancata dimostrazione del completamento dei lavori entro la data di sbarramento giustificavano il diniego. La Corte ribadisce che spettava all’appellante, a fronte di verbali di sopralluogo e contestazioni specifiche degli uffici comunali, dimostrare il contrario.
Quanto alla consistenza delle opere, il Collegio condivide la lettura unitaria dell’intervento. L’incidenza plano-volumetrica complessiva esclude la qualificazione come manutenzione straordinaria, richiamando il principio per cui tale categoria e il risanamento conservativo presuppongono opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della superficie (Cons. Stato, sez. VI, n. 10360 del 2022). La complessiva consistenza dell’intervento ne denota la corretta ascrizione alla nuova costruzione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3133 del 2024).
Il Collegio ritiene inoltre non valorizzabile la potenziale riconducibilità delle opere al cd. secondo condono, poiché la stessa società aveva attratto ogni intervento nell’alveo della legge n. 47/1985. Irrilevante è il contegno dei tecnici e dei vigili in fase di espletamento dei lavori, così come il lungo tempo trascorso, stante l’obiettiva insussistenza dei presupposti per l’accoglimento.
Sul provvedimento di sgombero del sottotetto, la stessa appellante ha dichiarato di non avere più interesse, avendo volontariamente liberato i locali. In parte qua l’appello è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
Nota della Redazione
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