Conguaglio lotti P.I.P. illegittimo se il Comune non lo quantifica (Cons. Stato n. 2587 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa dell’Amministrazione comunale di ottenere dall’assegnatario di un lotto compreso in un piano di insediamenti produttivi il conguaglio del prezzo di cessione, in applicazione del principio dell’integrale copertura dei costi di cui all’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, deve essere sorretta dall’indicazione dei criteri di computo e dei valori numerici posti a base del calcolo. Il potere di esigere gli importi residui non è in discussione; ciò che rileva è la motivazione della pretesa nelle sue precise quantificazioni. L’impossibilità dell’ente di esplicitare le modalità di determinazione dell’importo, addebitata alla cessazione dal servizio del funzionario che aveva gestito la vicenda, non supera le esigenze istruttorie. L’atto che richieda il conguaglio senza tale supporto è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La società assegnataria aveva stipulato con il Comune una convenzione per il trasferimento della proprietà di un lotto compreso in un P.I.P., al prezzo preventivo di € 280.000,00, comprensivo delle spese di acquisizione dell’area e del costo delle infrastrutture. Lo stabilimento era stato realizzato e reso agibile.

Con delibera consiliare n. 4 del 26 gennaio 2016 e successiva nota dell’11 maggio 2016, il Comune approvava un piano di allineamento prezzi e richiedeva alla società il versamento ulteriore di € 54.000,00. La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Palazzo Spada investe anzitutto la qualificazione della vicenda operata dal primo giudice: la controversia attiene all’esecuzione di una convenzione di assegnazione di lotti in area P.I.P., materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Su questo punto l’appello non incide in modo decisivo.

Il Collegio d’appello, nel corso del giudizio, aveva disposto con ordinanza n. 4917 del 6 giugno 2025 un approfondimento istruttorio, ordinando al Comune di depositare chiarimenti documentati sulle modalità di quantificazione degli importi richiesti e sui criteri del riparto. L’Amministrazione ha risposto che la ricerca dei documenti non ha consentito di rinvenire gli elaborati analitici originari, perché le spese erano state rendicontate da referenti non più in servizio.

Il Comune ha sostenuto che la correttezza della pretesa sarebbe desumibile, in via logico-matematica, dai dati aggregati della delibera consiliare: costo complessivo delle aree, costi delle opere di urbanizzazione, entrate già riscosse, superficie totale dei lotti. Da questi elementi il conguaglio pro quota sarebbe ricavabile con una semplice operazione aritmetica.

La Corte non accoglie questa prospettazione. Non viene in discussione il potere del Comune di esigere anche successivamente importi residui per la cessione delle aree. Ciò che rileva è che la pretesa deve risultare motivata nelle sue precise quantificazioni. La stessa Amministrazione ha ammesso di non essere a conoscenza delle modalità di determinazione dell’importo indicato nell’atto impugnato.

Tale giustificazione — a prescindere da ogni considerazione sul suo carattere obiettivo — non consente di ritenere superate le esigenze istruttorie. In mancanza di elementi chiarificatori, l’atto impugnato in prime cure risulta affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. L’appello è pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata e l’atto annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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