Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2591 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Incombe invece sull’amministrazione debitrice provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’inerzia non giustificata dell’ente conferma la persistenza dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso. Il compenso del commissario non è dovuto quando questi sia un dirigente dello stesso Ministero, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 768/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare la somma di euro 2.500,00 oltre accessori.
La sentenza, notificata e divenuta definitiva, non era stata eseguita. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, formazione del giudicato e superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha applicato il principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. Su questa base, incombeva sull’amministrazione provare i fatti impeditivi o estintivi dell’obbligo.
L’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale al giudicato, da eseguirsi entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Collegio ha precisato l’estensione dell’obbligo: esso copre anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto di una libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, escludendo il compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La soluzione si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, richiamando il consolidato orientamento dei giudici amministrativi. Le spese, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.