Requisiti di esecuzione e subappalto non dichiarato: esclusione dell’aggiudicatario (TAR Sicilia n. 2592 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti che la lex specialis colloca nell’allegato tecnico-operativo, riferendosi alle prestazioni da effettuare, costituiscono requisiti di esecuzione e non di partecipazione, salvo che la legge di gara li qualifichi in modo indubbio come requisiti di idoneità professionale. La stazione appaltante non può pertanto pretendere il loro possesso al momento dell’offerta, rilevando essi ai fini della stipula. Il subappalto che serve a sopperire a una carenza di abilitazione tecnica indispensabile non è sanabile mediante soccorso istruttorio, perché la sua emersione postuma modifica l’assetto della partecipazione. Il termine fissato dall’Amministrazione per il riscontro istruttorio ha natura perentorio, con conseguente esclusione dell’operatore inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’aggiudicazione del lotto 3 di una procedura aperta bandita dalla Marina Militare per l’affidamento quadriennale dei servizi di controllo delle acque destinate al consumo umano a bordo delle unità navali e presso enti dislocati in Sicilia. Aggiudicatario è il raggruppamento controinteressato, con un ribasso del 55,23%.
La società deduce l’assenza, in capo all’aggiudicatario, dell’accreditamento ACCREDIA e dell’iscrizione al Registro regionale dei laboratori abilitati, qualificandoli come requisiti di partecipazione, e lamenta che il raggruppamento abbia fatto ricorso al subappalto per supplirvi senza averlo indicato in sede di offerta. Contesta inoltre la sostenibilità dell’offerta economica. L’Amministrazione e il raggruppamento eccepiscono l’incompetenza territoriale del giudice adito, indicando il TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza. Un bando suddiviso in lotti è atto ad oggetto plurimo e dà luogo a tante gare quante sono i lotti, ciascuna con autonoma procedura e aggiudicazione; rileva il luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto, non l’unicità di commissione e responsabile del procedimento. Richiama sul punto l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2149 del 2025, oltre a Cons. Stato n. 7363 del 2022, n. 1070 del 2020 e n. 52 del 2017.
Nel merito, la Sezione distingue i requisiti di partecipazione, generali e speciali, che toccano l’affidabilità del concorrente e vanno posseduti per l’intera procedura e l’esecuzione, dai requisiti di esecuzione, che attengono all’attuazione del rapporto e rilevano alla stipula. In caso di ambiguità della legge di gara, questi ultimi si qualificano come funzionali alla stipula, salvo che la lex specialis li configuri in modo indubbio come requisiti di partecipazione.
Nel caso concreto tale qualificazione non emerge: le prescrizioni non figurano nel paragrafo 6 del disciplinare, che disciplina i requisiti di partecipazione, ma solo nell’allegato Requisito tecnico-operativo, dedicato alle prestazioni da effettuare. La censura sul punto è quindi infondata.
È invece fondata la doglianza sul subappalto. L’art. 119, comma 4, lettera c, del decreto legislativo n. 36/2023 e il paragrafo 8 del disciplinare impongono di indicare le prestazioni da subappaltare già all’atto dell’offerta. La mancata indicazione può non comportare esclusione quando non incide sulla struttura dell’offerta, ma il principio non opera se il subappalto serve a colmare carenze di qualificazione o abilitazioni tecniche indispensabili, perché in tal caso l’integrazione postuma altera l’assetto della partecipazione (Cons. Stato n. 11596 del 2022, n. 8761 del 2023, n. 5491 del 2022, n. 2365 del 2022).
Il Collegio aggiunge che, anche ammesso il soccorso istruttorio, il raggruppamento ha risposto oltre il termine fissato dall’Amministrazione, la cui natura perentorio è sancita dall’art. 101, secondo comma, del decreto legislativo n. 36/2023. L’annullamento dell’aggiudicazione assorbe l’esame dell’anomalia dell’offerta. Il Tribunale dispone il subentro della ricorrente nel contratto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione e condanna l’Amministrazione al risarcimento del danno, liquidato secondo l’utile ricavabile dall’offerta per il periodo dalla stipula del 28 maggio 2025 all’effettivo subentro, compensando le spese.
Nota della Redazione
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