Archiviazione per prescrizione e autonomia del giudizio disciplinare militare (Cons. Stato n. 2614 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione disposta per intervenuta prescrizione del reato non è assimilabile alla sentenza irrevocabile di assoluzione e non esplica l’efficacia extrapenale che l’art. 653 cod. proc. pen. riconosce al proscioglimento con formula piena. Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e non è vincolato dalle valutazioni ivi compiute. Gli elementi raccolti nelle indagini preliminari, comprese le intercettazioni telefoniche, sono utilizzabili nel procedimento disciplinare, a condizione che siano stati legittimamente assunti e che all’incolpato sia assicurato il pieno contraddittorio, con facoltà di contestarne il contenuto e di produrre prove contrarie. Il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 cod. proc. pen. è posto a tutela del diritto di difesa nel processo penale e non opera nel diverso ambito disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con grado di luogotenente e comandante di stazione, è stato destinatario di un decreto dirigenziale del Ministero della Difesa che gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall’impiego per due mesi. L’addebito riguardava la rivelazione, nel periodo settembre-ottobre 2010, a un ufficiale estraneo alle indagini, di informazioni sulle investigazioni relative a un grave fatto di cronaca.

La vicenda penale per i reati di cui agli artt. 326 e 329 cod. pen. si era conclusa con decreto di archiviazione del G.I.P., in adesione alla richiesta del pubblico ministero fondata sulla mancanza di elementi sufficienti e, in via aggiuntiva, sull’intervenuta prescrizione. Il TAR Campania ha respinto il ricorso avverso la sanzione. Il militare ha proposto appello, deducendo il difetto di istruttoria dell’Amministrazione, l’asserita assimilabilità dell’archiviazione all’assoluzione e l’inutilizzabilità delle intercettazioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ricostruisce il perimetro dell’art. 653 cod. proc. pen.. La norma attribuisce efficacia vincolante nel giudizio disciplinare solo al proscioglimento che accerta, ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., l’insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all’imputato. Non produce lo stesso effetto la sentenza assolutoria per insufficienza di prove.

Quanto all’archiviazione per prescrizione, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2006, che ha assimilato tale esito al patteggiamento e ha escluso la preclusione di autonomi accertamenti in sede disciplinare. L’archiviazione in limine litis è provvedimento neutro, speculare all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, e non reca alcun giudizio sulla colpevolezza.

La Corte valorizza la Corte cost. n. 41 del 2024: dalla mera iscrizione e dall’archiviazione non discendono conseguenze pregiudizievoli, ma un elementare principio di civiltà giuridica impone che gli elementi raccolti siano oggetto di attenta rivalutazione in altri procedimenti, assicurando all’interessato ampie possibilità di contraddittorio e di prova contraria.

Sul versante delle intercettazioni, l’art. 270 cod. proc. pen. non è ostativivo: i divieti tutelano il diritto di difesa nel processo penale e la presunzione di innocenza, che non trovano corrispondente valenza in ambito disciplinare. Unico presupposto è la legittimità dell’assunzione, incontroversa nel caso concreto. La parte può contestare gli elementi nel giudizio in cui vengono utilizzati.

Applicando il paradigma, il Collegio rileva che la contestazione si è basata sui fatti oggetto del procedimento penale, con addebiti analiticamente descritti e istruttoria formale rispettosa delle garanzie difensive. L’Amministrazione ha compiuto una valutazione autonoma del disvalore della condotta, non limitandosi a recepire l’esito penale. Irrilevante è infine il diverso esito del procedimento disciplinare a carico dell’altro militare, non sindacabile in questa sede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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