Voltura autorizzazione accise e verifica dell’affidabilità fiscale del richiedente (Cons. Stato n. 2613 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere autorizzativo in materia di accise non si esaurisce nella verifica formale dei presupposti predeterminati dalla legge. Esso impone all’amministrazione delle dogane una valutazione ampia dell’affidabilità fiscale e della solvibilità dell’operatore economico, in ragione della tutela dell’interesse erariale. Tale verifica va compiuta anche quando l’istanza riguardi la sola voltura dell’autorizzazione per trasferimento di sede, dovendosi accertare la permanenza dei requisiti che sorreggono il titolo. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 quando il provvedimento finale si limiti a meglio precisare ragioni già sottoposte al contraddittorio procedimentale, senza fondarsi su motivi del tutto nuovi.
Il Fatto
Una società operante nel commercio di energia elettrica e gas, già titolare di autorizzazione alla vendita rilasciata dall’Ufficio delle dogane di Terni, trasferiva la propria sede legale a Roma. Chiedeva quindi la voltura dell’autorizzazione e l’attribuzione del nuovo codice ditta.
L’Ufficio delle dogane di Roma comunicava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, allegando un elenco di numerose cartelle di pagamento per crediti vantati dall’Agenzia delle entrate. La società presentava osservazioni, documentando rateizzazioni, rottamazioni e pagamenti. L’Agenzia confermava comunque il diniego con provvedimento del 22 marzo 2023. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi di gravame. Sul primo, relativo alla pretesa difformità tra preavviso e provvedimento finale, richiama il principio secondo cui non deve sussistere piena coincidenza tra i due atti, potendo l’amministrazione precisare meglio le proprie posizioni giuridiche (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7247 del 2025). La parziale discrasia rilevata attiene solo all’arricchimento del racconto dei fatti e non fonda autonomamente il diniego, che si regge sui motivi già contestati.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’istanza di voltura impone all’amministrazione di verificare la permanenza dei presupposti del titolo, in ossequio all’art. 53, commi 4 e 5, d.lgs. n. 504/1995. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8401 del 2023 e n. 4343 del 2023, ribadisce che il potere autorizzativo è discrezionale e non vincolato, implicando la valutazione dell’affidabilità fiscale e professionale dell’operatore.
La Corte precisa che l’art. 23 d.lgs. n. 504/1995 non esclude il potere generale di verifica del requisito soggettivo. La discrezionalità emerge anche dalla possibilità di calibrare la cauzione, inadeguata in caso di rilevante esposizione debitoria. Il meccanismo degli acconti rende essenziale la costanza dei pagamenti per il flusso di cassa dell’Erario.
In punto di fatto, il Collegio ravvisa un deficit rilevante nei pagamenti tributari, non sconfessato dalle osservazioni. Assume rilievo decisivo la sistematicità con cui il contribuente conduce le obbligazioni nella fase patologica. Irrilevanti le rateizzazioni e la mancata notifica di alcune cartelle. Quanto al terzo motivo, l’ottenimento dell’autorizzazione in altra provincia non sana il giudizio negativo emerso dalla nuova istruttoria. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese di € 4.000,00.
Nota della Redazione
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