Art. 653.

Art. 653.

Efficacia della sentenza penale

(( . . . )) nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (( . . . )) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o (( non costituisce illecito penale ovvero )) che l'imputato non lo ha commesso.

(( 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ))