Revocazione per errore di fatto esclusa se la questione è motivata (Cons. Stato n. 2612 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti di causa, apparire con immediatezza e senza necessità di indagini ermeneutiche, attenere ad un punto non controverso sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ed essere stato elemento decisivo della pronuncia da revocare. Il vizio non sussiste quando la supposta svista investe un profilo che ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. Il rimedio, di natura straordinaria, è esperibile nei soli casi tassativamente contemplati e non può tradursi in un ulteriore grado di giudizio né in un riesame di questioni già sindacate. La mancata allegazione del rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la decisione rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La controversia riguarda un compendio immobiliare dichiarato di interesse particolarmente importante e oggetto di vicende traslative intervenute negli anni 2001 e 2004, a seguito della trasformazione della proprietaria cooperativa. Con provvedimento del 16 febbraio 2021 il Ministero della Cultura rinunciava a far valere la nullità relativa degli atti di trasferimento. La società ricorrente impugnava tale atto dinanzi al TAR Puglia, che respingeva il ricorso; la sentenza di primo grado era confermata in appello dalla Sezione con decisione n. 10106 del 16 dicembre 2024.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per revocazione, depositato il 31 gennaio 2025, deducendo la violazione degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, quarto comma, cod. proc. civ. Assumeva che il giudice di appello avesse errato nel ritenere due distinte procedure esecutive e nel non procedere all’accertamento incidentale ex art. 8 cod. proc. amm. Il Ministero e la società acquirente resistevano, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del rimedio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto e ne ribadisce i requisiti: percezione materiale erronea degli atti, immediatezza e semplice rilevabilità, riferimento a un punto non controverso e non motivato, decisività dell’errore rispetto alla pronuncia. Il vizio deve essere macroscopico e percepibile attraverso una lettura meramente oggettiva degli atti di causa, senza attività interpretativa o valutativa.

Su queste basi il Consiglio di Stato esclude che la doglianza della ricorrente integri il vizio revocatorio. Le censure afferiscono al merito della controversia e a profili sui quali il giudice di appello si era espressamente pronunciato al capo 3.3, escludendo in limine che oggetto del giudizio fossero gli effetti del provvedimento sul piano esecutivo e richiamando il regime della nullità di protezione posta a tutela dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico.

Quelle statuizioni perimetrano in modo univoco l’oggetto del giudizio. Ne consegue che il preteso errore nella individuazione del soggetto esecutato, peraltro non comprovato, non risulta decisivo ai fini dell’esito processuale. La ricorrente, nelle narrative sintetiche e generiche del ricorso, non offre alcun principio di prova circa la sussistenza dell’errore e omette ogni allegazione sul nesso causale tra l’erronea presupposizione e la mancata pronuncia incidentale.

Il Collegio rileva infine che il rimedio ha natura straordinaria e resta circoscritto ai casi tassativamente previsti, non potendo divenire strumento di riesame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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