Fatti risalenti e valutazione unitaria sorreggono l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 2616 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi da cui, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Il pericolo va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, senza richiedere la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi indiziari vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri. L’interdittiva può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dal complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e concretezza del pericolo. A fronte di una circostanziata istanza ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto non può sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario alla luce dei nuovi dati segnalati, tanto a favore quanto a sfavore dell’istante, ferma restando la piena discrezionalità della valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva ottenuto nel 2014 un contributo comunitario nell’ambito del P.S.R. Regione Sicilia. In quella sede la Prefettura aveva inizialmente escluso la sussistenza di cause interdittive. In seguito, alla richiesta di erogazione della rata di saldo, la stessa Prefettura aveva ravvisato possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, adottando un’informativa interdittiva.

Il provvedimento era stato impugnato dinnanzi al TAR, che con sentenza n. 2479 del 21 dicembre 2018 aveva respinto il gravame. Con istanza del 12 novembre 2019 il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura l’aggiornamento della valutazione, assumendo il venir meno delle ragioni poste a fondamento dell’interdittiva, ossia l’assidua frequentazione con il padre, nel frattempo tratto in arresto e recluso. La Prefettura respingeva l’istanza e avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, lamentando la contraddittorietà rispetto alla precedente informativa liberatoria e l’erroneità dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata sull’informativa antimafia: l’accertamento prefettizio opera su un piano di verosimiglianza, con indizi valutati nel loro insieme. Richiamando Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2023, n. 7601 e n. 7625, il TAR ribadisce che il pericolo deve essere “più probabile che non”.

Il primo motivo è ritenuto infondato. Il rilievo secondo cui il provvedimento si fonderebbe su fatti risalenti e già valutati positivamente non coglie nel segno. Il mero decorso del tempo è elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami e sodalizi. L’infiltrazione mafiosa, per la natura delle organizzazioni criminali, ha stabilità di contenuti e mutevolezza di forme, capace di sfidare il più lungo tempo.

Il Collegio osserva che tra i fatti richiamati uno solo risulta antecedente all’informativa liberatoria. Ma fatti già singolarmente valutati, traguardati alla luce di nuovi ed ulteriori elementi, assumono una diversa e più pregnante rilevanza. I dati non vanno letti in visione atomistica, ma nel loro insieme, così da inferire un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa. Non è dunque ravvisabile alcuna contraddittorietà.

Parimenti infondata è la seconda censura. Il Prefetto, a fronte di una circostanziata istanza di aggiornamento, non può sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario sulla situazione aggiornata, contemplante fatti nuovi sia migliorativi sia peggiorativi. Quanto all’eccezione che né il ricorrente né il padre risultano indagati nell’indagine della D.D.A., il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743: gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti, o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito assolutorio.

Hanno assunto rilievo gli esiti dell’operazione della D.D.A. di Palermo, ove soggetti controindicati avevano preso contatti con il figlio di un soggetto qualificato come uomo d’onore, e i successivi incontri con il ricorrente. Né vale obiettare che costui avrebbe tenuto una condotta di opposizione: richiamando C.G.A.R.S., sez. giur., 11 novembre 2022, n. 1156, il Collegio ricorda che il presupposto del potere prefettizio non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre la sua intenzione. La valutazione prefettizia appare così immune da vizi e il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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