Ottemperanza al decreto ingiuntivo esclude penalità di mora per fatti notori (TAR Sicilia n. 2666 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica assumano rilievo di fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., e la misura risulti eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 349/2023, con cui il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto all’ente convenuto il pagamento di € 8.515,64, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Mancata l’esecuzione spontanea, il ricorrente ha chiesto il pagamento del dovuto e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese. L’ente non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato notificato ed è divenuto definitivamente esecutivo, non essendo stato opposto nei termini di legge. La procedura è quindi ritualmente incardinata e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Collegio afferma pertanto la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, divenuto oramai inoppugnabile, sia per la sorte capitale sia per interessi e oneri accessori.
L’ente deve adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale del Comune di Ragusa o in un funzionario delegato, con successivo termine di altri sessanta giorni. Il compenso, calcolato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 27.12.2011.
Il Collegio rigetta invece la domanda di penalità di mora. Le specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, assumono rilievo di fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., richiamando sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. La misura apparirebbe eccessivamente afflittiva, anche perché il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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