Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e potere sostitutivo del commissario (TAR Sicilia n. 2670 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Il ricorso è ritualmente incardinato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertata l’assenza di motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina contestualmente un commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva ove l’obbligo resti inadempiuto. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente deduceva che il Tribunale di Enna, sezione Lavoro, aveva condannato l’Assessorato regionale al pagamento, in suo favore, della somma di € 512,00. La sentenza, depositata l’8 giugno 2022, non era stata impugnata nei termini e era divenuta irrevocabile; era stata quindi notificata con formula esecutiva all’Amministrazione il 12 dicembre 2022.
Non avendo ottenuto la spontanea esecuzione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione si costituiva con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto legittima l’istanza depositata dal ricorrente, rilevando che il caricamento originario di un ricorso analogo riferito a un altro soggetto era frutto di una svista scusabile. Su tale presupposto la domanda è stata esaminata nel merito.
Nel merito, la procedura è stata dichiarata ritualmente incardinata. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, per mancata impugnazione, ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’azione esecutiva contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Non sono stati ravvisati motivi giustificativi dell’inadempienza delle Amministrazioni convenute. Il Collegio ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare alla sentenza ormai inoppugnabile, disponendo che gli Assessorati vi provvedano entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, con facoltà di delega a funzionario o dirigente dotato della necessaria professionalità. Insediatosi entro dieci giorni dalla scadenza, il Commissario provvede sotto la propria responsabilità entro i successivi sessanta giorni.
Le spese del giudizio, liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi indicati.
Nota della Redazione
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