Revoca aggiudicazione e scioglimento contrattuale: firma con riserva impedisce il perfezionamento (TAR Sicilia n. 2667 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di scioglimento dal vincolo contrattuale riconosciuta all’aggiudicatario dall’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 presuppone un’ingiustificata inerzia della stazione appaltante nella fase di stipula e non può essere esercitata in piena libertà, né invocata da chi abbia contribuito a ritardare il perfezionamento del contratto. Il termine di sessanta giorni per la stipula ha natura ordinatoria: la sua inosservanza non impedisce la conclusione del contratto, ma attribuisce all’affidatario un diritto potestativo di recesso, condizionato al comportamento delle parti. L’aggiudicatario che sottoscriva il contratto apponendovi una riserva su un allegato di competenza del RUP introduce una condizione non consentita in fase di stipula, dove le riserve vanno espresse solo in sede esecutiva, e impedisce l’incontro delle volontà. In tal caso la revoca dell’aggiudicazione è legittima, anche perché di fatto sollecitata dallo stesso aggiudicatario con la richiesta di scioglimento. Il rigetto delle censure di illegittimità esclude il danno risarcibile, non dimostrato e comunque non evitato con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa a una procedura negoziata indetta dall’ANAS per il ripristino di un dissesto franoso lungo una strada statale, risultando aggiudicataria con un ribasso del 31,975%. L’aggiudicazione diviene efficace il 15.10.2019 e i lavori vengono consegnati in via d’urgenza il 9.12.2019, dopo contestazioni sullo stato dei luoghi e sulla presenza di rifiuti speciali.
Nel corso dell’esecuzione la stazione appaltante nega le autorizzazioni al subappalto, al nolo e alle forniture per assenza del contratto. L’impresa sottoscrive il contratto il 5.03.2020, apponendo sull’attestazione del RUP una riserva; pochi giorni dopo chiede lo scioglimento dal vincolo per decorso del termine di sessanta giorni. Con il provvedimento del 18.06.2020 l’ANAS revoca l’aggiudicazione, escute la cauzione, segnala il fatto all’ANAC e aggiudica i lavori al secondo classificato. Da qui il ricorso, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la portata dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. La norma introduce una clausola di garanzia a favore dell’aggiudicatario, che non deve restare sine die vincolato alla propria offerta in attesa della stipula. Tuttavia il recesso presuppone un’inerzia addebitabile alla stazione appaltante e non tollera atteggiamenti dilatori dell’impresa.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma n. 7365 del 2023, Cons. Stato n. 7217 del 2021, Cons. Stato n. 5780 del 2019), il giudice ricorda che il termine è ordinatorio e che, una volta intervenuta l’aggiudicazione, l’offerente è obbligato alla stipula. L’obbligo di contrarre trova la propria fonte nel fatto dell’aggiudicazione, non nel contratto ancora da concludere.
Scendendo alla fattispecie, la Corte rileva che l’aggiudicazione è divenuta efficace il 15.10.2019 e che il termine dei sessanta giorni era spirato prima della normativa emergenziale, la quale non trova applicazione. Il ritardo non è però sufficiente, perché il carattere ordinatorio impone di valutare il comportamento complessivo delle parti.
Il passaggio decisivo riguarda la firma con riserva. L’impresa ha sottoscritto il contratto il 5.03.2020 apponendo di fatto una condizione all’allegato di competenza del RUP; le riserve andavano formulate in sede esecutiva e non in fase di stipula. A ciò si aggiunge l’impegno assunto tra il 3 e il 6 marzo per una proposta migliorativa e la richiesta di proroga, che valgono come accettazione per facta concludentia del differimento del termine. Lo scioglimento notificato il 9.03.2020 è quindi intempestivo.
La revoca dell’aggiudicazione risulta così giustificata. Infondata è la censura sull’escussione: la polizza incamerata è quella definitiva, con numerazione diversa da quella indicata nel ricorso. Il rigetto nel merito travolge la domanda risarcitoria, anche perché l’impresa non ha attivato la tutela cautelare e non ha quantificato le spese di esecuzione d’urgenza.
Nota della Redazione
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