Terzo condono e vincolo relativo: inarea paesaggistica non sanabile il nuovo volume (TAR Sicilia n. 2703 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, il terzo condono edilizio non è ammesso per le opere realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico, anche solo relativo, perché l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ha carattere ostativo. Sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La natura vincolata del provvedimento di rigetto rende superfluo il preavviso di rigetto, salvo il soccorso dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La domanda di restituzione dell’oblazione va proposta verso l’Amministrazione statale, quella degli oneri di urbanizzazione verso il Comune.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un vano deposito e un disimpegno di collegamento con depositi preesistenti, di superficie complessiva pari a mq. 5,85, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel territorio di un Comune siciliano.

La Soprintendenza competente ha espresso parere negativo nel 2023; il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento dello stesso anno. Il ricorrente ha impugnato il diniego, il parere presupposto e la circolare assessoriale che ne costituisce il riferimento, deducendo l’illegittimità derivata, il difetto di partecipazione procedimentale, la carenza di motivazione, l’operatività del silenzio-assenso e l’affidamento maturato per il lungo decorso del tempo. In via subordinata ha chiesto la restituzione di oblazione e oneri di urbanizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio, escludendo la rilevanza della questione rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza del C.G.A.R.S. n. 364/2024, relativa al primo condono, e delle modifiche introdotte dal d.l. n. 69/2024, estranee all’istanza in esame.

Quanto al primo motivo, la pendenza del ricorso gerarchico avverso il parere della Soprintendenza non priva l’Amministrazione del potere di concludere il procedimento: l’atto consultivo non è condizione di definitività del diniego e la sua impugnazione non sospende il corso del procedimento.

Il secondo motivo è infondato per il carattere vincolato del provvedimento, che rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto; opera comunque la regola dell’art. 21-octies, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso. La terza censura è respinta perché la motivazione per relationem alla circolare assessoriale soddisfa l’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il nucleo della decisione è la non condonabilità dell’opera. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il Tribunale afferma che il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende i limiti sostanziali, tra cui la lettera d) del comma 27, che assume carattere ostativo anche in presenza di vincoli relativi. Nelle aree vincolate restano sanabili solo le tipologie di minore importanza, senza nuovi volumi o superfici, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato n. 8781 del 2022 e del C.G.A.R.S. n. 836/2023.

La Corte esclude poi l’operatività del silenzio-assenso ex art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003, norma speciale riferita a fattispecie di condono diverse e a un procedimento con perizia giurata non attivato. Il lungo tempo trascorso non genera affidamento, secondo l’Adunanza Plenaria n. 9/2017. La domanda restitutoria è dichiarata inammissibile quanto all’oblazione, per difetto di legittimazione passiva, e accolta quanto agli oneri di urbanizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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