Divieto di detenzione armi illegittimo su unico episodio contestato (TAR Toscana n. 1582 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 TULPS presuppone l’accertamento di concreti e sufficienti indici della propensione dell’interessato all’abuso delle armi. La discrezionalità dell’amministrazione è ampia, ma non può fondarsi su un unico episodio, per di più contestato e inserito in un contesto specifico, senza una più approfondita istruttoria sulla condotta e sulla personalità del destinatario. La mancata emersione del requisito della buona condotta non può supplire, in via postuma, alla carenza motivazionale del provvedimento che si fondi sul diverso presupposto del pericolo di abuso. Il provvedimento così motivato è illegittimo per difetto di motivazione e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Prefettura di Livorno ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, ingiungendo di vendere, cedere, disattivare o rottamare le armi possedute entro centocinquanta giorni, con successiva consegna alla Direzione di Artiglieria per gli effetti dell’art. 6 legge n. 152/1975.
Il provvedimento si fondava su una querela presentata da un’operatrice socio-sanitaria dell’ospedale di Livorno, che aveva riferito di essere stata minacciata e offesa dal ricorrente in visita all’anziano padre, con frasi intimidatorie proferite anche all’uscita della struttura. Da ciò l’amministrazione ha desunto un giudizio di non affidabilità all’uso delle armi. Il ricorrente ha contestato i fatti, l’insufficienza della sola querela e il difetto di motivazione; in corso di giudizio è emersa la rimessione della querela a seguito di accordo di mediazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e individua con precisione il presupposto effettivamente posto a base dell’atto. Il provvedimento non richiama l’assenza del requisito della buona condotta, come pure sostenuto dall’Avvocatura erariale, bensì il pericolo di abuso delle armi. Su questo terreno va quindi condotta la verifica di legittimità.
Il Tribunale riconosce che l’amministrazione degli Interni gode, nell’esercizio delle sue funzioni, di ampi margini di discrezionalità valutativa. Tale ampia latitudine non è però illimitata: richiede che il giudizio di pericolosità trovi riscontro in elementi concreti e ragionevolmente valutabili.
Nel caso concreto mancano indici sufficienti della propensione all’abuso. Il provvedimento si regge su un unico episodio, almeno parzialmente contestato, non tale da inferire con margini di ragionevolezza la specifica pericolosità dell’interessato. La condotta, consistita in intemperanze verbali riconosciute in sede di mediazione, va letta alla luce del contesto: l’ospedalizzazione del padre e il clima di preoccupazione e tensione che ne deriva.
Concorrono a indebolire il giudizio amministrativo la contestazione delle frasi imputate, la rimessione della querela e l’accordo conciliativo. L’amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria più approfondita sulla condotta realmente tenuta e sulla personalità del ricorrente. Da qui il difetto di motivazione e l’insussistenza di sufficienti indici di capacità di abuso delle armi.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con spese compensate in ragione della particolarità della vicenda. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.