Occupazione abusiva alloggio ERP e assegnazione in deroga tra discrezionalità e prerequisiti (TAR Sicilia n. 2704 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, è occupante abusivo, ai sensi dell’art. 21 del regolamento comunale, chiunque occupi un alloggio ERP senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione. La circostanza che l’ingresso sia avvenuto per ospitalità del precedente assegnatario, e non con la forza, è irrilevante e non legittima la permanenza. L’assegnazione in deroga prevista dagli artt. 12 e 13 del regolamento comunale costituisce strumento di natura eccezionale e ampiamente discrezionale, non un ordinario canale alternativo alla graduatoria, né fonte di un diritto all’assegnazione. La deroga ex art. 12 presuppone comunque il possesso dei requisiti di accesso all’ERP di cui all’art. 8, tra cui l’assenza di occupazione senza titolo negli ultimi cinque anni. Il diniego adeguatamente motivato, all’esito di congrua istruttoria, è esente dai vizi denunciati.

Il Fatto

I ricorrenti occupavano un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, dopo essere stati ospitati dall’assegnataria, poi deceduta, e senza alcun titolo di assegnazione. Avevano presentato istanza di assegnazione in deroga ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale, deducendo una grave situazione di emergenza abitativa.

A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune diffidava i ricorrenti al rilascio e respingeva sia l’istanza di archiviazione del procedimento di riconsegna, sia quella di assegnazione in deroga. I ricorrenti impugnavano la nota dirigenziale; la Sezione, in sede cautelare, ordinava il riesame. Il Sindaco confermava il rigetto con proprio decreto, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo del ricorso introduttivo. La tesi secondo cui non vi sarebbe occupazione abusiva, perché i ricorrenti non si sarebbero introdotti con la forza ma sarebbero stati ospitati dalla defunta assegnataria, è irrilevante: la definizione regolamentare prescinde dalle modalità dell’ingresso e richiede il titolo legittimante, nella specie incontestatamente assente. Il Comune poteva dunque legittimamente riprendere il procedimento di rilascio.

Per le stesse ragioni sono infondati i motivi sulla carenza di istruttoria e di motivazione, sullo stato di necessità e sulla denuncia all’autorità giudiziaria. L’accertamento dell’occupazione abusiva integra una compiuta istruttoria e una ragione giustificatrice adeguata; il riferimento alla denuncia ha solo valore rafforzativo. Il motivo sull’incompetenza del Dirigente è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il decreto sindacale.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esamina congiuntamente i primi due. L’art. 12 subordina espressamente l’operatività della deroga alla sussistenza dei requisiti di accesso all’ERP di cui all’art. 8; tra questi, la lett. i) richiede che l’istante non sia stato occupante senza titolo negli ultimi cinque anni. Accertata l’occupazione abusiva, l’istanza non poteva che avere esito negativo.

Sull’art. 13, il Collegio ribadisce, richiamando la sentenza della Sezione n. 1199/2022, che l’assegnazione in deroga è rimedio eccezionale e ampiamente discrezionale: non è configurabile un diritto all’assegnazione, non essendo l’amministrazione tenuta alla sola verifica dei requisiti. Il Comune ha documentato di aver ricercato e proposto diverse soluzioni abitative, tutte rifiutate, e ha rilevato la mancata allegazione della certificazione medica di assistenza domiciliare continuativa richiesta dalla norma. Rigettata la richiesta istruttoria, il ricorso introduttivo è in parte rigettato e in parte improcedibile; i motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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