Verificazione nel giudizio sul concorso e annullamento del giudizio di inidoneità (TAR Sardegna n. 271 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul concorso pubblico, il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commissione medica è sindacabile nel merito tecnico quando la verificazione disposta dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 66 cod. proc. amm., accerti il possesso del requisito prescritto dalla lex specialis e l’insussistenza di alterazioni dello stato di fatto successive alla visita. In tal caso l’atto di esclusione dalla procedura è viziato per difetto dei presupposti e deve essere annullato, con conseguente ammissione del candidato alle ulteriori fasi. Il giudizio negative della Commissione, fondato su un accertamento erroneo del requisito, non è espressione di discrezionalità tecnica insindacabile, ma di un accertamento verificabile dal giudice. Le spese possono essere compensate in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per esami indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di unità di personale da inquadrare come Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate la prova scritta e quella pratico-orale, si collocava in posizione utile al reclutamento.
Ai sensi dell’art. 2, lett. m) del bando, che richiama l’art. 12, comma 3, della L.R. n. 26/1985, il candidato veniva sottoposto alle visite mediche. La Commissione medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, con giudizio del 15.02.2023, lo reputava non idoneo per un rilevato difetto di visus. Da qui il ricorso per l’annullamento della determinazione di approvazione degli elenchi degli idonei e degli inidonei, nella parte in cui lo collocava tra questi ultimi, e del presupposto giudizio medico.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contestava l’esito dell’accertamento producendo documentazione medica attestante il possesso di un visus conforme alle prescrizioni della lex specialis. Il Collegio, preso atto della documentazione, riteneva necessario un approfondimento istruttorio.
Con ordinanza n. 906 del 04.12.2023 il Tribunale disponeva, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., una verificazione volta ad accertare il visus posseduto dal ricorrente, a occhio nudo e a refrazione corretta, e la conseguente idoneità secondo i dettami del D.M. 30.06.2003 n. 198, Capo II, punto 3.1.c. A tal fine il Collegio si avvaleva di un Collegio di due ufficiali medici del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare di Cagliari.
La relazione di verificazione, depositata il 06.03.2024 dopo accertamenti svolti nel contraddittorio tra le parti, concludeva all’unanimità che il visus del ricorrente, a occhio nudo, era di 10/10 ad entrambi gli occhi e che, per tale riscontro, il candidato risultava idoneo ai sensi del citato D.M. n. 198/2003. La verificazione non rilevava alterazioni dello stato di fatto successive alla visita del 15.02.2023.
Su queste basi il Collegio riteneva che il giudizio della Commissione originariamente preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità fosse viziato per erroneità. Ne derivava che l’atto di esclusione gravato era inficiato da difetto dei presupposti e doveva essere annullato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente e definitiva ammissione dello stesso alle ulteriori fasi della procedura. Le spese di giudizio sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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