Nuovi volumi in area vincolata non sanabili con ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2735 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, disciplinato in Sicilia dall’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 con integrale richiamo all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria quando comportino creazione di nuovi volumi o superfici utili, rientrando nella tipologia 1 dell’allegato 1. La preclusione opera in radice e rende superflua ogni valutazione di merito dell’autorità preposta al vincolo, il cui parere, ove reso, assume carattere vincolato. L’ordine di riduzione in pristino non è però riconducibile alla competenza della Soprintendenza: nel procedimento di condono definito con diniego, il potere repressivo spetta in via esclusiva al Comune.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nel comune di Lipari, avevano presentato nel dicembre 2004 domanda di condono ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un intervento consistito nell’ampliamento dell’esistente mediante una camera con servizio, due locali di sgombero e la chiusura di una veranda sul terrazzo. La Soprintendenza di Messina rendeva parere negativo nel febbraio 2024 e il Comune rigettava l’istanza con provvedimento dell’agosto 2024.
I ricorrenti impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimità del diniego per erronea presupposizione del vincolo, carenza motivazionale del parere, formazione del silenzio assenso per decorso dei termini e incompetenza dell’organo tutorio a imporre la demolizione. Il Comune non si costituiva; si costituiva la Soprintendenza, eccependo che le opere avevano creato nuovi volumi non sanabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del c.d. terzo condono in Sicilia. L’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, quindi anche il comma 27, lett. d), che sancisce l’insanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.
Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge reg. Sic. n. 19/2021 diretta a estendere la condonabilità alle aree vincolate non inedificabili in assoluto, qualificando le previsioni statali sui limiti al condono come norme di grande riforma economico-sociale. Da qui la circolare dipartimentale n. 2/2022, richiamata nel provvedimento impugnato.
Nel merito, il Collegio esclude la sanabilità perché l’intervento ha determinato nuovi volumi, riconducibili alla tipologia 1, come dichiarato nella stessa istanza, e insiste su area tutelata già prima dell’edificazione. Il vincolo discende dal decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 1966 e dal Piano territoriale paesistico delle Eolie. È infondata la censura sul difetto motivazionale: a fronte di abusi non minori opera un impedimento oggettivo automatico, che rende ultronea ogni valutazione di compatibilità. Parimenti infondata è la tesi del silenzio assenso, escluso quando l’istanza difetta dei requisiti sostanziali.
Il ricorso è invece accolto sul punto dell’incompetenza. L’autorità preposta al vincolo interviene nel procedimento solo per esprimere il parere, pur vincolante, mentre il potere di definire il procedimento e di ordinare la riduzione in pristino spetta al Comune, secondo la disciplina degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001. Il parere è pertanto annullato in parte qua. Spese compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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