Autorizzazione unica regionale e impatto elettromagnetico delle linee AT (TAR Toscana n. 1628 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi della normativa regionale di settore per la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione energetica ha ad oggetto il solo impianto di trasformazione, e non le linee di alta tensione destinate ad alimentarlo, che appartengono alla rete nazionale di trasporto e richiedono autonoma autorizzazione ministeriale. La normativa di settore non impone la valutazione simultanea e contestuale dell’impatto elettromagnetico dei singoli impianti da collegare: l’analisi complessiva delle emissioni e il corretto calcolo delle fasce di rispetto possono essere effettuati in fase successiva, quando sarà autorizzata la linea di alta tensione e i singoli interventi dovranno essere concretamente coordinati. È dunque legittima la verifica effettuata dall’agenzia ambientale regionale per il solo impianto di trasformazione. L’autorizzazione unica costituisce, per legge, variante puntuale agli strumenti urbanistici vigenti, senza che ne costituisca condizione la conformità urbanistica dell’opera.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e residenti in immobili prossimi all’area interessata, impugnano l’autorizzazione unica n. 18407 dell’8 agosto 2024, rilasciata dalla Regione Toscana per la realizzazione di un impianto di trasformazione energetica inserito nel piano di sviluppo della rete elettrica della società distributrice, su un’area del comune di Firenze. Deducono il pregiudizio alla visuale godibile dalle abitazioni, la perdita di valore degli immobili e il danno alla salute da emissioni elettromagnetiche.
Le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse. Il Collegio, rilevata la natura PNRR dell’intervento, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali, che non si costituiscono. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter tralasciare l’esame delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito. Sul primo motivo, i ricorrenti lamentano che il calcolo della fascia di rispetto abbia considerato solo le emissioni della cabina di trasformazione e non quelle delle linee ad alta tensione, rilievo messo in luce dal parere limitativo dell’agenzia ambientale regionale.
La censura è infondata. La domanda di autorizzazione unica regionale ha ad oggetto il solo impianto di trasformazione; le linee di alta tensione appartengono alla rete nazionale di trasporto, gestita da altro soggetto, e la loro realizzazione è autorizzata dal Ministero competente mediante il procedimento di cui all’art. 1 sexies del d.l. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 290/2003, nel quale sarà valutato anche l’impatto elettromagnetico. Si tratta di due impianti distinti, facenti capo a soggetti diversi e soggetti a procedure autorizzative diverse.
La normativa di settore non impone la valutazione simultanea e contestuale dell’impatto elettromagnetico dei singoli impianti da collegare. L’analisi complessiva potrà essere effettuata in fase successiva, quando sarà autorizzata la linea di alta tensione e gli interventi dovranno essere concretamente coordinati, tenendo conto dell’interazione di tutti gli apparati. Analogo ragionamento vale per gli elettrodotti interrati a media tensione, oggetto di distinta autorizzazione non impugnata: anche in tal caso l’agenzia ha precisato la necessità di soluzioni tecniche idonee ad assicurare l’osservanza dei limiti di legge alle emissioni.
Sul secondo motivo, relativo al contrasto con il piano operativo comunale, il Tribunale osserva che al momento del rilascio dell’autorizzazione il piano non era efficace, dovendo ancora essere conformato al PIT/PPR ex art. 31 della L.R.T. n. 65/2014 e pubblicato sul B.U.R.T.: correttamente il provvedimento ha enunciato l’efficacia di variante rispetto al regolamento urbanistico vigente. Le pronunce di questa sezione in materia di locazioni turistiche brevi non sono pertinenti, non venendo in rilievo scelte pianificatorie generali ma una variante puntuale che rende lo specifico intervento conforme alla destinazione urbanistica.
È la legge stessa, in particolare l’art. 52 quater, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, ad attribuire all’autorizzazione efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti, senza prevedere quale condizione del procedimento la conformità urbanistica dell’opera. Quanto all’interferenza con la viabilità prevista nella particella interessata, il progetto integrativo ha eliminato l’utilizzo della stessa, superando il rilievo comunale; la collocazione nel sottosuolo delle opere è stata ritenuta sufficiente. La variante opera sull’intera area, senza distinzione tra zona agricola e zona destinata alla viabilità.
Nota della Redazione
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