Esecuzione dell’ordine di chiusura e refuso sugli estremi dell’ordinanza (TAR Sicilia n. 2734 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nel provvedimento che dispone l’esecuzione di un’ordinanza di chiusura di un’attività commerciale, degli estremi cronologici dell’ordinanza da eseguire costituisce errore materiale riconoscibile e irrilevante, ove resti inequivocabile l’atto presupposto richiamato. Il potere sanzionatorio e repressivo dell’amministrazione a fronte di abusi edilizi accertati è vincolato e dovuto e non è soggetto a decadenza o prescrizione. Il lungo tempo trascorso tra l’adozione dell’ordinanza di chiusura e il provvedimento esecutivo non integra profilo di irragionevolezza, in assenza di un termine normativamente previsto e in presenza del contenzioso medio tempore svoltosi. Nessun affidamento tutelabile è configurabile nel mantenimento di uno status quo illecito, né sussiste onere di motivazione sugli interessi pubblici prevalenti quando l’amministrazione dia esecuzione a precedenti determinazioni anziché annullarle in autotutela.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di due esercizi commerciali adibiti a supermercato nel territorio comunale, impugnava il provvedimento con cui il Comune disponeva l’esecuzione dell’ordinanza di chiusura di uno dei due punti vendita, intimando la chiusura dell’esercizio nel termine di trenta giorni. Lamentava di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza presupposta e di non essere in grado di individuare quale, tra le due attività, fosse destinataria dell’ordine.

Deduceva la nullità degli atti per indeterminatezza del contenuto, l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e l’incidenza del tempo trascorso sull’affidamento maturato. Chiedeva l’annullamento e, in via risarcitoria, un indennizzo di importo rilevante. L’amministrazione resisteva sostenendo la regolarità della notifica per compiuta giacenza, la natura vincolata dell’atto e la sua adeguata motivazione per relationem. In sede cautelare l’istanza era rigettata, con conferma in appello.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo affronta in via preliminare la contestazione secondo cui la società non sarebbe mai stata destinataria degli atti presupposti. La difesa dell’amministrazione è accolta sul piano della conoscenza formale: la ricorrente è stata parte non costituita nel giudizio di appello e destinataria della notificazione del ricorso introduttivo in primo grado, dove figurava quale controinteressata. La mancata costituzione discende da scelta processuale, ma non esclude la presunzione di conoscenza del provvedimento.

Da ciò consegue che le censure riferibili all’ordinanza di chiusura devono ritenersi, a rigore, irricevibili perché tardive, essendo stata la stessa ormai inoppugnabile. Il richiamo a tale atto nella motivazione del provvedimento esecutivo è pertinente e rispondente alla vicenda procedimentale e giurisdizionale che lo precede.

Quanto all’inesatta indicazione degli estremi dell’ordinanza da eseguire, la censura è inammissibile perché proposta solo nella memoria non ritualmente notificata, e comunque infondata: l’indicazione dell’anno 2020 in luogo del 2021 costituisce errore materiale evidente e riconoscibile, dunque irrilevante. Analogamente, il motivo sull’indeterminatezza dell’esercizio da chiudere è respinto, poiché l’ordinanza richiamata specifica la media struttura interessata.

Nel merito, il Collegio esclude che il potere sanzionatorio sia soggetto a decadenza o prescrizione: a fronte di abusi edilizi accertati, l’esercizio del potere è vincolato e dovuto. Il tempo trascorso non inficia la legittimità dell’atto, non essendo previsto alcun termine, e anzi la parte è rimasta inadempiente all’ordine ricevuto; l’attesa dell’amministrazione è ulteriormente giustificata dal contenzioso nel frattempo definito.

Il Tribunale nega poi la configurabilità di un affidamento tutelabile nel mantenimento di una situazione illecita e chiarisce che l’onere di motivazione sugli interessi prevalenti opera nell’annullamento in autotutela, non nell’esecuzione di precedenti determinazioni. Le censure sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento sono infondate, stante il carattere vincolato del provvedimento finale. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della società alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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