Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2745 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, integra il presupposto per l’accertamento dell’inottemperanza. L’inerzia del resistente, costituitosi con memoria di stile e non contestante il credito nell’an e nel quantum, legittima l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22. Il titolo veniva notificato a mezzo PEC e da quel momento decorreva il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.

Non intervenendo alcun adempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo complessivo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza formulare deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in primo luogo la sussistenza del titolo: la sentenza era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata. Su questa base accerta il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse dato corso al pagamento.

La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il resistente, costituitosi con memoria di stile, non ha mosso alcuna contestazione e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza. Al Ministero è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *