Mancato rapporto di lavoro subordinato esclude art 22 comma 11 (TAR Toscana n. 1456 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 disciplina la conservazione del permesso di soggiorno già rilasciato in caso di perdita del posto di lavoro e non è invocabile da chi non abbia mai conseguito il titolo, né nell’ipotesi di rifiuto di prima concessione. La norma non si presta a interpretazione costituzionalmente orientata quando il suo tenore letterale non contrasta con la Carta fondamentale e quando l’opzione ermeneutica proposta risulta incongrua rispetto alla lettera della legge. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 2 e 35 Cost., non essendo messi in discussione i diritti inviolabili né i diritti del lavoratore che svolge regolarmente attività in Italia. Il diverso trattamento tra lavoratore che ha attivato il rapporto e lavoratore che non lo ha concretizzato è ragionevole, a tutela dell’effettività del sistema delle quote di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Una società cooperativa attivava la procedura di assunzione di un cittadino dello Sri Lanka ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. Lo straniero conseguiva il nulla osta e faceva ingresso in Italia; presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione sottoscriveva il contratto di soggiorno e chiedeva il permesso.
La cooperativa ometteva però di assumerlo. Il lavoratore reperiva occupazioni alternative presso altri datori, con contribuzione regolare. Il Questore negava il permesso rilevando che il rapporto con il datore richiedente non si era mai instaurato e che il nulla osta era divenuto inefficace. Il ricorrente impugnava il diniego, con domanda cautelare accolta con ordinanza della Sezione, e deduceva violazione dell’art. 5, comma 5, erronea interpretazione dell’art. 22, comma 11, e vizi dell’ordine di allontanamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 ha tenore letterale chiaro: prevede la prosecuzione dell’efficacia del permesso in caso di risoluzione del rapporto e presuppone quindi un titolo di soggiorno già in corso di validità. La disposizione non si applica a chi non ha mai ottenuto il permesso e impugna un rifiuto di prima concessione.
Quanto all’interpretazione costituzionalmente orientata, il TAR ricorda che essa presuppone un contrasto tra significato letterale e Costituzione e incontra il limite della lettera della norma, richiamando Cass. Sez. Un. n. 15177 del 2021, Cass. n. 8230 del 2019 e le sentenze della Corte cost. nn. 78/2012, 49/2015, 36/2016 e 82/2017. Nel caso concreto manca il presupposto applicativo: la norma riguarda chi ha regolarmente attivato il rapporto con il datore richiedente.
Il Collegio esclude altresì la frizione con la Carta fondamentale. L’art. 117, comma 2, lett. a) e b), Cost. e l’art. 10, comma 2, Cost. consentono allo Stato di disciplinare ingresso e permanenza degli stranieri; il sistema è improntato alla programmazione dei flussi e alla corrispondenza tra quote e titoli rilasciati. Ammettere il permesso in favore di chi non ha concretizzato il rapporto comprometterebbe l’effettività delle quote.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, anche perché prospettata senza articolare i profili di lesività. Quanto alla terza censura, la dicitura apposta dalla Questura preannuncia un eventuale allontanamento con successivo atto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998: nessuna violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 394/1999. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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