Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 2747 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, non opposto e divenuto definitivo, costituisce titolo esecutivo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e delle formalità di notifica del titolo all’amministrazione, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, condiziona l’ammissibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, dispone la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l’accoglimento del ricorso e l’intervento sostitutivo risultino sufficientemente satisfattivi delle pretese della parte ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale il Comune intimato è stato condannato al pagamento delle somme ivi indicate. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione debitrice.

Non essendo seguita alcuna esecuzione spontanea, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato l’8 marzo 2024 e depositato il 12 marzo 2024. L’amministrazione intimata, pur regolarmente evocata, non si è costituita. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. Il decreto ingiuntivo non opposto rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza, come affermato dal C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72, richiamato nel provvedimento.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito del ricorso, del termine di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Le formalità di notifica del titolo all’amministrazione debitrice sono state ritenute regolari, con conseguente decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Collegio ha ravvisato l’inadempimento dell’amministrazione intimata e il conseguente obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ha pertanto ordinato all’amministrazione resistente di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

La domanda di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. è stata invece respinta. Il Collegio ha ritenuto l’accoglimento del ricorso sufficientemente satisfattivo delle pretese del ricorrente, valutando rilevante, ex art. 115 cod. proc. civ., la perdurante crisi della finanza pubblica quale fatto notorio, secondo l’orientamento espresso da T.A.R. Umbria, sez. I, 2 novembre 2021, n. 788 e da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16 febbraio 2022, n. 486.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha disposto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. la nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa ed esatta esecuzione del titolo entro centoventi giorni dalla richiesta del ricorrente. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inottemperante e sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza ai sensi del d.m. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *