Nessun obbligo di provvedere su istanza che aggira preclusioni ormai consolidate (Cons. Stato n. 2675 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione quando l’istanza del privato non tende alla conclusione di un procedimento aperto, ma a rimettere surrettiziamente in discussione un titolo edilizio divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione. La richiesta di produzione dei documenti originali non subordina l’efficacia del titolo alla loro acquisizione, salvo che la condizione risulti chiaramente dall’atto per il principio di certezza. Il giudicato formatosi sull’annullamento in autotutela copre anche la definitività dell’atto di primo grado, quale presupposto logico-giuridico dell’azione amministrativa. Escluso l’obbligo di provvedere, non è configurabile nemmeno la violazione degli obblighi procedimentali di cui all’art. 2 legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante ha acquistato nel 2008 un compendio immobiliare ad uso albergo in comune di Ponza; l’ultimo piano, rimasto al venditore e poi trasferito a un terzo, era stato oggetto di un’istanza di regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso, assentita dall’assessore all’urbanistica con provvedimento prot. 2854 del 12 maggio 2008, recante la menzione della documentazione prodotta in fotocopia “in attesa degli originali”.
Lamentando il pregiudizio all’attività alberghiera derivante dall’uso residenziale del piano, la società ha notificato un atto di significazione e diffida, chiedendo al Comune di far produrre al terzo gli originali e di concludere il procedimento. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso per silenzio, ritenendo insussistente l’obbligo di provvedere. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. La nota del 2008 non contiene alcuna condizione di efficacia: la menzione della produzione in fotocopia esprime solo l’interesse dell’ente alla disponibilità degli originali, non la subordinazione dell’efficacia del titolo alla loro acquisizione. La distinzione è netta: una cosa è la richiesta di documenti, altra la condizione sospensiva o risolutiva, che deve risultare in modo chiaro dall’atto per il principio di certezza degli atti.
I titoli edilizi, inoltre, sono atti di natura vincolata: non sarebbe possibile sottoporli a condizioni ulteriori non previste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, con conseguente valutazione di definitività formale del titolo secondo il modello legale.
Anche ipotizzando una violazione del tipo legale, il vizio andava fatto valere tempestivamente dal terzo che si assume danneggiato, per il principio di continuità dell’azione amministrativa. La nota è divenuta inoppugnabile: il giudizio di annullamento si è chiuso con sentenza definitiva n. 4602/2012, che ha dichiarato l’irricevibilità per tardività. Il ricorso avverso il silenzio, privo di un obbligo di provvedere, tende quindi a rimettere in termini la società rispetto a un’impugnazione ormai preclusa.
Il Collegio valorizza poi il giudicato sull’autotutela: l’annullamento della nota è stato ritenuto illegittimo con sentenza n. 167/2019 del TAR, confermata con sentenza n. 3788/2020. Tale pronuncia presuppone logicamente che il procedimento di primo grado si sia concluso con un provvedimento definitivo, questione coperta dal giudicato anche verso l’odierna appellante. Non residuano margini per un nuovo annullamento d’ufficio, essendo acclarato il superamento del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-novies legge n. 241/1990. Richiamata infine la sentenza di questa Sezione n. 8113 del 2025, che ha respinto l’appello sull’archiviazione della richiesta di riesame.
Respinto anche il secondo motivo: escluso l’obbligo di provvedere, non sussiste la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, posto che le forme semplificate dell’art. 2 legge n. 241/1990 postulano comunque un obbligo di provvedere. Spese compensate per la complessità e risalenza delle vicende.
Nota della Redazione
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