Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel silenzio-inadempimento (TAR Sicilia n. 2752 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia è di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC a fronte dell’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale nazionale, presentata ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Ambiente per la costruzione di un impianto fotovoltaico.

La società ha chiesto la condanna delle Amministrazioni alla sollecita definizione del procedimento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto incombenti a carico delle parti. Successivamente, con atto depositato in data 4 luglio 2024, i difensori della ricorrente hanno rappresentato l’adozione del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prodromico al provvedimento conclusivo, e hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del procedimento con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in conseguenza dell’adozione del parere di competenza, è venuto meno l’interesse della società alla decisione del ricorso. La questione non attiene al merito delle doglianze, ma alla permanenza dell’interesse ad agire, che costituisce condizione dell’azione.

Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie alla disciplina dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha chiarito che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, egli è pertanto tenuto alla declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.

A sostegno dell’orientamento il Tribunale ha richiamato una pluralità di precedenti conformi, tra cui T.A.R. Lazio, Roma, sez. V stralcio, 4 luglio 2024, n. 13507, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 luglio 2024, n. 4089 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337. L’esito in rito e l’espressa adesione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato alla richiesta di compensazione hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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