Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2748 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, non opposto, costituisce titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in quanto provvedimento giurisdizionale idoneo a fondare l’azione. Accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro un termine congruo. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio dispone sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta. L’obbligo esecutivo comprende anche le spese accessorie successive al giudicato, relative alla registrazione del provvedimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, una società, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui l’amministrazione comunale intimata era stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate. Il ricorso è stato notificato e depositato il 12 aprile 2024.
Nonostante la regolarità della notifica, l’amministrazione intimata non si è costituita. Il decreto ingiuntivo era stato notificato all’ente debitore il 25 febbraio 2020. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, avverso il quale non è stata proposta opposizione, rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza, come affermato dal C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei termini processuali: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito richiamato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Ha inoltre verificato che la notifica del decreto alla amministrazione debitrice è avvenuta il 25 febbraio 2020, con conseguente decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’ente, il Collegio ha riconosciuto in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ha quindi ordinato all’amministrazione resistente di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Il Tribunale ha esteso l’obbligo alle spese accessorie, in particolare alle ulteriori somme relative a spese, diritti e onorari successivi al giudicato per la registrazione del provvedimento oggetto di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha disposto sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, con riserva di liquidare il relativo compenso a carico dell’amministrazione inottemperante attraverso separato decreto e previa presentazione di specifica nota spese entro il termine di decadenza dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente resistente.
Nota della Redazione
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