Scatti stipendiali per Carabinieri rilevano nell’indennità di buonuscita (TAR Trentino-Alto Adige n. 274 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, si applica, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche agli appartenenti alle altre forze di polizia a ordinamento militare e in particolare all’Arma dei Carabinieri. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende i corpi elencati dall’art. 16 della legge n. 121/1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione espressa dell’art. 11 della legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010 non determina alcuna reviviscenza della disciplina previgente. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e al suo superamento non consegue alcuna decadenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti solo ai fini del trattamento pensionistico e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti del Ministero della Difesa, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’INPS ha omesso di includere i sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’ente è rimasto silente sulla diffida al ricalcolo.
I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo in via di giurisdizione esclusiva per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS ha eccepito il difetto di previa domanda amministrativa e, per uno solo dei ricorrenti, il difetto di interesse per non essere ancora maturato il diritto al trattamento di fine servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La diffida non è atto processuale e non richiede il preventivo rilascio di una procura alle liti. Quanto al secondo ricorrente, l’eccezione di difetto di interesse coglie nel segno solo per la domanda di condanna agli emolumenti, mentre resta infondata rispetto all’azione di accertamento.
Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità del beneficio ai militari del ruolo Carabinieri cessati a domanda. L’INPS sosteneva che per costoro operasse esclusivamente l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, con esclusione dell’art. 6-bis. Il Tribunale rileva che quella disposizione è stata abrogata espressamente dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010, che ha eliminato l’intera legge n. 231/1990 salvo alcuni articoli.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 13 del 2012, va esclusa ogni reviviscenza della versione originaria della norma. Lo stesso codice dell’ordinamento militare, all’art. 1911, comma 3, dichiara che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis. La scelta del legislatore è coerente con il fine di equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia, già riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 277 del 1991.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023 e n. 2762 del 16 marzo 2023: la nozione di forze di polizia è ampia e recepisce l’elenco dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Quanto alla tesi dell’INPS sulla natura previdenziale del TFS, il Tribunale distingue il piano della base pensionabile da quello dell’indennità di buonuscita, richiamando il parere del Cons. Stato n. 1906/2019. L’obbligo contributivo opera solo ai fini del trattamento di quiescenza.
Il termine del 30 giugno è un onere, non un termine di decadenza, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 22 febbraio 2019. Non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro quel termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate per l’orientamento giurisprudenziale non univoco fino ai recenti arresti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.