Il MASE non può imporre alla Regione la modifica del PAUR (TAR Calabria n. 1407 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, competente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale, non può imporre alla Regione l’avvio del procedimento di modifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale, né predeterminare l’esito del riesame di un atto rientrante nella competenza regionale ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006. La prescrizione sul destino finale dei rifiuti, una volta recepita nel decreto ministeriale di approvazione del progetto operativo di bonifica, è riformabile dal Ministero con provvedimento di secondo grado, ma solo all’esito di un procedimento coerente e partecipato. È illegittimo, per contraddittorietà e difetto di istruttoria, il decreto che impone l’avvio immediato dei lavori nel rispetto di un vincolo dichiarato invalicabile e che si fonda sull’accertata impossibilità di conferire altrove i rifiuti, salvo poi disporre nuove ricerche di discariche. Il Commissario straordinario non può ordinare il conferimento dei rifiuti presso un impianto determinato, esulando dai profili di competenza fissati dal decreto di nomina.
Il Fatto
Il Comune di Crotone ha impugnato il decreto del MASE n. 27 dell’1 agosto 2024, con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi e autorizzato lo stralcio del progetto operativo di bonifica Fase 2 del sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara. Il progetto riguarda la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi immediatamente eseguibili, emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione.
Il quadro procedimentale muove dal PAUR rilasciato dalla Regione Calabria nel 2019, con una prescrizione che imponeva di individuare il sito di smaltimento finale fuori dal territorio regionale, poi recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB. La società titolata dell’obbligo di bonifica ne aveva più volte chiesto la rimozione, senza esito. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato anche l’ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025, che ordinava l’avvio dei lavori e il conferimento dei rifiuti presso un impianto sito in Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività, escludendo la configurabilità di un venire contra factum proprium e ravvisando la lesività esclusivamente nell’atto di approvazione dello stralcio. Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, estromettendolo.
Nel merito, il decreto ministeriale è viziato sul piano della contraddittorietà e della perplessità. Da un lato dichiara il vincolo regionale “allo stato invalicabile” e ordina l’avvio dei lavori nel suo rispetto; dall’altro presuppone l’impossibilità di reperire discariche idonee fuori dalla Calabria. Non si comprende, osserva il Tribunale, quali attività possano avviarsi senza rimuovere la prescrizione, posto che art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006 e uso dei depositi come temporanei non trovano alcun riferimento nel provvedimento impugnato né nel progetto approvato.
Il secondo vizio attiene al difetto assoluto di attribuzione. Il Ministero non può imperativamente incidere su un potere affidato dall’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 alla Regione. La prescrizione, in realtà, deriva dal decreto ministeriale di approvazione del POB e, in quanto tale, è eventualmente riformabile dal MASE con provvedimento di secondo grado, ma sulla base di un procedimento coerente e dopo aver sentito tutte le parti, come già rilevato dalla stessa Regione.
Fondato è anche il vizio di carenza di istruttoria. La relazione ISPRA richiamata nel decreto non accerta l’impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione, limitandosi a dichiarare non verificabile l’affermazione della società. La nota ISPRA successiva è inconferente, perché riferita ai soli rifiuti contenenti amianto, estranei allo stralcio. Lo confermano il nuovo scouting disposto nel decreto e l’individuazione, nelle more, di un sito estero.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale accoglie il primo, il terzo e il quarto. L’ordinanza commissariale replica i medesimi vizi e viola il principio di legalità, adottando un provvedimento atipico che incide su poteri regionali e ministeriali già esercitati. I poteri del Commissario, fissati dal DPCM 14 settembre 2023 e dagli artt. 299 e seguenti del codice dell’ambiente, attengono alla prevenzione e al ripristino del danno ambientale, non alla definizione del destino finale dei rifiuti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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