Il D.A.C.U.R. richiede una pericolosità attuale e non presunta (TAR Trentino-Alto Adige n. 275 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso a specifiche aree urbane adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.L. n. 14/2017 costituisce misura di prevenzione personale che presuppone, oltre alla reiterazione delle condotte di cui all’art. 9 del medesimo decreto, un autonomo giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica. Tale giudizio deve fondarsi su elementi attuali e idonei a palesare le concrete ragioni per cui la condotta del destinatario è capace di arrecare il pericolo. È insufficiente la motivazione che desuma la pericolosità dalla sola reiterazione degli ordini di allontanamento, dal generico richiamo a precedenti di polizia non descritti o da una risalente condanna, in assenza di prova dell’attuale coinvolgimento del soggetto nelle attività illecite accertate nella zona.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Trentino-Alto Adige il provvedimento con cui il Questore di Bolzano ha disposto nei suoi confronti il D.A.C.U.R., unitamente a due ordini di allontanamento emessi ex artt. 9 e 10 D.L. n. 14/2017. A fondamento della misura l’Amministrazione pone due verbali: il primo per aver bivaccato presso il Parco Cappuccini lasciando sporcizia e tenendo comportamenti lesivi della decenza e del decoro; il secondo per essersi trattenuto sul marciapiede di via Perathoner consumando bevande e alimenti.
Il ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, nel merito, l’assenza di motivazione del D.A.C.U.R. sotto il profilo della pericolosità. La Questura si costituisce e chiede il rigetto, richiamando una condanna riportata dal ricorrente nel 2014 e la connotazione della zona come area di spaccio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del D.A.C.U.R. come misura di prevenzione personale, il cui presupposto è la reiterazione delle condotte sanzionate dagli artt. 9, commi 1 e 2, D.L. n. 14/2017. La reiterazione sussiste quando, nei cinque anni successivi a una violazione amministrativa, il medesimo soggetto ne commette una della stessa indole.
Dalla lettura dell’art. 10, comma 2, D.L. n. 14/2017 il Tribunale ricava un secondo e autonomo requisito: il Questore può disporre il divieto solo qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza. Non è dunque sufficiente la sequenza dei verbali; occorre un giudizio prognostico sulla pericolosità, espresso con provvedimento motivato.
Nel caso concreto il provvedimento fonda la pericolosità sul fatto che il ricorrente bivaccava e occupava spazi pubblici, oltre che su “precedenti di Polizia” non meglio descritti. La Questura tenta di colmare la lacuna richiamando una condanna del 2014 e la frequentazione di un’area interessata da spaccio. Il Collegio reputa però che tale argomentazione non soddisfi la previsione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10, comma 2, D.L. n. 14/2017, risolvendosi in una motivazione generica e apodittica.
Manca, in particolare, la prova che il ricorrente sia attualmente coinvolto nelle attività di spaccio accertate nella zona: l’unico precedente è isolato e risalente, non risultano altre condanne. Il Tribunale esclude quindi che la pericolosità possa presumersi dal solo stazionamento in luoghi sensibili. La censura di difetto di motivazione è fondata e assorbe gli altri motivi.
Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, distratte in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Nota della Redazione
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