Sanatoria paesaggistica postuma esclusa per ampliamento del sentiero montano (TAR Lombardia n. 2758 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è legittimo quando l’intervento ha determinato un ampliamento stabile del sedime rispetto allo stato preesistente, non riconducibile alla manutenzione ordinaria o straordinaria e realizzato in carenza di autorizzazione paesaggistica. L’amministrazione non può assentire una sanatoria parziale né una sanatoria condizionata alla realizzazione di ulteriori opere atte a rendere il manufatto conforme. La violazione delle norme sul procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, quando il provvedimento ha esito vincolato e non sussistono incertezze sui profili fattuali. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 va irrogata nella misura massima per gli abusi ricadenti in aree soggette a tutela paesaggistica o a rischio idrogeologico elevato.
Il Fatto
Una società ha presentato una comunicazione di inizio lavori per la manutenzione ordinaria di un sentiero di transito montano, utilizzando il materiale reperito sul posto. Il Comune, nel riscontrare la comunicazione, ha segnalato che il sedime ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico, dettando prescrizioni per contenere l’impatto dei lavori.
Al sopralluogo congiunto con il Nucleo Forestale è emerso un intervento di portata diversa: uno scavo profondo, la sostituzione del percorso pedonale con una strada larga da 2 a 2,5 metri e l’invasione di terreni di terzi. Il Comune ha adottato un’ordinanza di rimessione in pristino e, in seguito all’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, l’ha rigettata. Constatata l’inottemperanza, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha circoscritto la legittimazione attiva dei ricorrenti al solo diniego di sanatoria paesaggistica e alla sanzione pecuniaria. L’acquisizione gratuita non li riguarda, perché il sedime del sentiero preesistente era già di proprietà comunale e le aree invase appartengono a un’impresa diversa. Irrilevante, quindi, il procedimento di rimessione in pristino avviato in ottemperanza alla sentenza penale.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze. I verbali di sopralluogo e il materiale fotografico, confermati dalla documentazione depositata in esito all’ordinanza istruttoria, dimostrano che il sentiero è stato ampliato fino a due metri e mezzo per una lunghezza di seicento metri, con ingente movimentazione di terreno. La condizione dei luoghi ha reso impossibile il ripristino dello stato anteriore proprio per la portata dell’intervento. Non si tratta, quindi, di manutenzione ordinaria o straordinaria: sarebbe stato necessario acquisire in via preliminare l’autorizzazione paesaggistica. In sua assenza, il sequestro penale e l’interruzione dei lavori non assumono alcun rilievo scriminante.
Ha aggiunto il Collegio che l’istanza di sanatoria era subordinata alla realizzazione di ulteriori opere e comportava un ripristino solo parziale dello stato preesistente. Opera così il divieto di sanatoria parziale e di sanatoria con opere o prescrizioni, in linea con l’orientamento consolidato richiamato nella decisione: la valutazione degli interventi deve essere complessiva e globale, non atomistica.
Quanto al dedotto difetto di preavviso di rigetto, il Tribunale ha osservato che il diniego di accertamento postumo ha esito vincolato. Non emergono incertezze sui profili fattuali della vicenda, sicché trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990: la violazione procedimentale non determina l’annullabilità.
Sulla sanzione, l’intervento è stato realizzato in ambito vincolato sotto il profilo ambientale e in carenza di titolo abilitativo anche edilizio. L’ordinanza di rimessione in pristino non è stata impugnata. Per gli abusi ricadenti in zona soggetta alla tutela del d.lgs. n. 42 del 2004, l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima. Il Tribunale ha escluso l’applicazione dell’orientamento interno sulla inefficacia dell’ordinanza inibitoria a seguito dell’istanza di sanatoria, per la carenza di specifica censura e per il contrasto con l’orientamento del Giudice d’appello. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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