Continuità e intensità non valutabili per titoli nei concorsi universitari (TAR Lombardia n. 2757 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum sono quelli tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 243/2011, che impone di considerare la significatività di ciascun titolo rispetto alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta. I parametri dell’intensità e della continuità temporale sono previsti dall’art. 3, comma 3, d.m. n. 243/2011 esclusivamente per la valutazione della produzione scientifica e non possono essere estesi alla valutazione dei titoli. La Commissione che li introduce, anche solo in concreto e senza formalizzarli nel verbale di predeterminazione, viola i criteri autovincolanti, la par condicio e i principi di imparzialità e trasparenza, con illegittimità derivata delle valutazioni. Il voto numerico attribuito ai titoli senza esplicitazione dei sottopunteggi e dei titoli valutati è affetto da difetto di motivazione, non consentendo di ricostruire l’iter logico della Commissione.
Il Fatto
Il Politecnico di Milano ha indetto una procedura comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010 presso un proprio Dipartimento. Alla selezione hanno partecipato undici candidati; la Commissione ha svolto una valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni, ammettendo alla discussione pubblica sei candidati, e ha poi attribuito i punteggi numerici, approvati con decreto direttoriale con il quale è stato dichiarato vincitore un candidato.
Il ricorrente, collocatosi al quarto posto della graduatoria, ha impugnato gli atti della selezione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili: introduzione di un criterio di “continuità” nella valutazione dei titoli, modifica del criterio dell’attività progettuale, assenza di motivazione analitica e comparativa, vizi nella valutazione delle pubblicazioni e della consistenza complessiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza: i vizi dedotti attengono alla corretta applicazione dei criteri e, se sussistenti, impongono la rinnovazione dell’intera procedura. Precisato che la valutazione preliminare e quella numerica si integrano, e che l’illegittimità della prima si riverbera sulla seconda, il Tribunale accoglie il primo motivo.
L’art. 2, comma 2, d.m. n. 243/2011 impone di valutare ciascun titolo considerandone la significatività rispetto alla qualità e quantità dell’attività di ricerca; l’art. 3, comma 3, d.m. n. 243/2011 riserva i parametri di intensità e continuità temporale alla sola produzione scientifica. La Commissione ha invece applicato la “continuità” ai titoli, in modo intermittente e solo per alcuni candidati, con incidenza concreta sulla valutazione del ricorrente. Il Collegio richiama la sentenza del TAR Lombardia n. 2020/2022, confermata dal Cons. Stato sez. VII n. 2318/2023 del 06.03.2023 in fattispecie identica, ove si è chiarito che non si pone una questione di sindacabilità del merito tecnico-discrezionale, ma di rapporto tra fonti e criteri prescelti.
È fondato anche il secondo motivo: la Commissione ha sostituito il criterio della realizzazione di attività progettuale, previsto dal bando e dall’art. 2, comma 1, lett. e), d.m. n. 243/2011, con quello dell'”attività di ricerca progettuale”, dei workshop e della sperimentazione progettuale, alterando l’oggetto della valutazione e favorendo taluni candidati.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che il voto numerico non è stato esplicitato in sottopunteggi riferiti ai singoli titoli, né accompagnato dall’indicazione dei titoli valutabili. In mancanza di tale analiticità il punteggio complessivo resta incomprensibile e la valutazione comparativa opaca, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul difetto di motivazione. Il quinto motivo è parimenti fondato: alcuni punteggi sulla consistenza complessiva risultano privi di alcuna giustificazione, altri affidati a giudizi apodittici.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Politecnico, ex art. 34, lett. e), c.p.a., di rinnovare la procedura con una nuova Commissione in diversa composizione, rideterminando i criteri e rivalutando titoli e produzione scientifica, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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