Ottemperanza a decreti ingiuntivi e penalità di mora contro la P.A. inadempiente (TAR Calabria n. 276 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi non opposti o divenuti esecutivi, e non ha alcuna possibilità di sottrarsi allegando l’assenza di prova contraria, posto che l’onere di dimostrare l’adempimento grava sulla stessa amministrazione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali, avendo carattere sanzionatorio. La somma è liquidata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato nascente da quattro decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Crotone, con i quali la Provincia intimata era stata condannata al pagamento di somme per complessivi importi in suo favore, oltre spese e accessori di legge. Tre decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; uno è divenuto esecutivo a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione. Tutti i titoli sono stati notificati all’amministrazione tra il 2021 e il 2023.

Con ricorso notificato e depositato il 1° marzo 2024, il creditore ha adito il TAR per ottenere l’ordine di pagamento delle somme indicate nei titoli e, in aggiunta, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. La Provincia non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulle decisioni giurisdizionali passate in giudicato. Sul punto, la Corte applica il criterio dell’onere della prova in capo all’ente: la Provincia non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.

La questione giuridica più rilevante attiene all’ammissibilità della penalità di mora quando l’ottemperanza abbia ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il TAR ritiene che l’istituto sia esperibile anche in questa ipotesi, richiamando dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e poi il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. La Corte ne afferma il carattere sanzionatorio e, di conseguenza, il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario ad acta.

In accoglimento del ricorso, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, e pone a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario, liquidato con separato decreto, nonché le spese di giudizio, distratte in favore dei procuratori costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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