Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta con competenza del TAR (TAR Lombardia n. 2777 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione all’adozione di un provvedimento o all’attribuzione di un beneficio economico. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, e accertato l’inadempimento non contestato, il TAR ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta, individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, senza riconoscimento di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2160/2023 del 15.06.2023, con cui era stato dichiarato il suo diritto, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00.
La sentenza era stata notificata al Ministero in data 16.02.2024. Non essendovi stata impugnazione, il titolo era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria in data 05.07.2024. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la pretesa esecutiva alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La ricorrente ha adeguatamente documentato il titolo azionato e la sua definitività.
Il passaggio argomentativo centrale riguarda l’accertamento dell’inadempimento. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione intimata, costituitasi formalmente a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Tale mancata contestazione consolida il quadro probatorio e fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre previsto che, decorso infruttuosamente tale termine, provveda un commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni, individuato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il commissario è stato munito del potere di adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.