Carta docente non erogata ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2778 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo giudiziale e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. Ove perduri l’inerzia, nomina un commissario ad acta perché adotti gli atti sostitutivi necessari. La natura pubblica del soggetto incaricato e il suo inserimento nella struttura dell’Amministrazione debitrice escludono la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2058/2023, pubblicata l’08.06.2023, con cui è stato accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, nell’importo di euro 500,00 annui, e il Ministero è stato condannato a metterla a disposizione o a fornire altro strumento equipollente.
Il titolo è stato notificato al Ministero in data 16.02.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale il 10.07.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione come ricorso in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., e verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti: esistenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo e inadempimento dell’Amministrazione.
La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Tale condotta processuale consolida l’accertamento dell’inottemperanza e rende il ricorso fondato.
Ne discende la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’ente di porre in essere gli adempimenti organizzativi e contabili necessari all’erogazione del beneficio riconosciuto.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in dirigente o funzionario delegato. Il commissario, attivato dal ricorrente decorso inutilmente il primo termine, opera entro i successivi sessanta giorni e adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e quant’altro occorra. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione, nomina il commissario e condanna l’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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