Ottemperanza all’obbligo di pagamento e nomina del commissario ad acta (Cons. Stato n. 251 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il perdurante inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di pagamento statuiti da una sentenza passata in giudicato, nonostante i reiterati solleciti e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso la medesima decisione, integra inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. L’assenza di ostacoli di ordine materiale o giuridico all’adempimento impone al giudice di ordinare l’esecuzione del decisum entro un termine perentorio. Per il caso di persistente inerzia va nominato un commissario ad acta, con facoltà di sub-delega nominativa, che provveda nel termine ulteriore fissato. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura rilasciata da un comune, aveva impugnato i provvedimenti con cui l’ente aveva negato l’estensione della concessione stessa, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR Lazio rigettava il ricorso con sentenza n. 2268/2023.
In riforma della decisione di primo grado, il Consiglio di Stato con sentenza n. 9153/2024 accoglieva l’appello, annullava il provvedimento comunale e condannava il comune al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 132.592,30, oltre rivalutazione, interessi e spese. Notificata la decisione e sollecitato più volte il pagamento, il comune non dava esecuzione; proponeva quindi revocazione, dichiarata inammissibile con sentenza n. 6030/2025. Da qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta in modo inequivoco il mancato adempimento: la sentenza ottemperanda non è stata eseguita nonostante i reiterati solleciti e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal comune avverso la medesima decisione.
Il comune, non costituito in giudizio, non ha dedotto alcunché a propria difesa. Tale difetto di allegazione e prova rafforza la valutazione di inottemperanza e non consente di ipotizzare cause giustificative dell’inerzia.
In linea con quanto statuito nella sentenza di cui si è domandata l’ottemperanza, il Consiglio di Stato esclude che sussistano ostacoli di ordine materiale o giuridico all’adempimento degli obblighi ivi statuiti. La mancata esecuzione resta dunque imputabile a una scelta dell’ente, non a impossibilità oggettiva.
Il ricorso viene pertanto accolto: è ordinato al comune di dare esecuzione alla sentenza n. 9153/2024 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nominativa, che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni. Le spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del comune soccombente; la sentenza è comunicata al commissario e alle parti.
Nota della Redazione
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